UFFICIO RAGIONERIA - I.C.I
 
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Aliquota UNICA dall'01/01/1993 al 31/12/2001 - 6%o - Detrazione 1° abitazione € 103,29 - Dall'01/01/2002 al 31/12/2002 l'aliquota UNICA è stata fissata al 5,5 %o con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 10/12/2001 - Detrazione 1° abitazione € 103,29.
Sono soggetti ad ICI tutti i fabbricati ed aree fabbricabili situati nel territorio comunale (i terreni agricoli non sono soggetti ad imposta in quanto ricadenti in zona montana).

Il Consiglio Comunale nella seduta del 29-11-2005 con propria deliberazione Consiliare n. 22 del 29-11-2005 ha approvato il NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI e successive modificazioni ed integrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 8 del 23-02-2006.

Scarica NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4
DEL 31 Marzo 2009
(OMISSIS)

DELIBERA

  • Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo Comune per l'anno 2009, nella misura del 6 (sei) per mille.
  • L'aliquota ICI relativa all'anno d'imposta 2009 è stabilita nella misura del 6 per mille su tutti i fabbricati ed aree edificabili.e sulla stessa saranno applicate le diversificazioni e riduzioni indicate nella Delibera di G. C. n. 44 del 18 marzo 2003.
    E' inoltre, prevista l'aliquota del 5,0 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni destinate alle attivita' artigianali, commerciale, industriali ed alberghiere di proprieta' del soggetto titolare del'attività economica regolarmente svolta. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata ed il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia rappresentante legale o l'amministratore di tale società. Detti immobili devono essere accatastati nelle relative categorie commerciali, artigianali. ecc...
 
Modello richiesta rimborso I.C.I.
  • ai fini dell'aliquota e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, distinte in catasto con particelle diverse, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta presentata la richiesta di variazione.
  • si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e rientranti nelle categorie C2, C6, C7. L'assimilazione opera a condizione che le pertinenze siano possedute, anche in pro-quota, dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, superficie, ecc.) e che siano dallo stesso direttamente utilizzate ed asservite all'abitazione principale. Per pertinenza si intende il garage o box, la soffitta, la cantina ubicata nello stesso immobile o sito nell’ambito del territorio comunale.
  • La detrazione per abitazione principale fissata in € 103,29, spetta anche alle sottoelencate abitazioni principali:
    a) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario o dal titolare del diritto reale ai suoi familiari e parenti in linea retta entro il secondo grado purchè utilizzate come abitazioni principali da soggetti privi di proprietà immobiliari sia nel Comune che altrove e che vi abbiano acquisito la residenza;
    b) abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da soggetti anziani di età pari o superiore a 65 anni ed invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, i che abbiano acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che le stesse risultino ancora a loro disposizione, non locate, né utilizzate da altri;

non si dà luogo ad accertamento, iscrizione a ruolo, rimborso o liquidazione se l'importo, comprensivo di interessi e sanzioni, da rimborsare o recuperare per ciascuna annualità d'imposta non supera € 16,53.

di dare atto che la misura dell'imposta è stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.

1) FABBRICATI
a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata :

  • per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (colegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • per 34, se si tratta dei fabbricati classificati nella categoria c/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita o se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più di unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

2) CASE IN COSTRUZIONE
Nel caso di edificazione su un'area "vergine", dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi, (o fino al momento in cui il fabbricato viene comunque utilizzato se l'utilizzo avviene prima dell'ultimazione dei lavori), l'ICI si calcola sul valore dell'area, senza pertanto considerare il valore del fabbricato in corso d'opera. A partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (o, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

3) AREE FABBRICABILI
Il vaolre delle aree fabbricabili è cistituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, la quale può essere desunta dal certificato di detinazione urbanistica da richiedere presso l'Ufficio tecnico dell'Ente. I valori medi delle aree fabbricabili da assoggettare all'imposta comunale I.C.I , divisi per zone omogenee di appartenenza al P.d.F. sono i seguenti :

Tabelle riportanti i valori venali (in euro al mq.) dei terreni edificabili ubicati nel territorio comunale, distinti per aree omogenee (D.lgs 15.12.1997, n. 446 - art. 59, comma 1 lett. g).
ZONA TERRITORIALI OMOGENEE INDIVIDUATE DAGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
EURO al mq.
Osservazioni
B - Ristrutturazione e completamento urbano
€ /mq 12,91
Lotti inferiori a mq. 80, interclusi prevalentemente da fabbricati e con impossibilità di edificazione : riduzione del valore al mq. di terreno ai fini I.C.I. pari al 60%
C - Espansione residenziale con obbligo di lottizzazione
€ /mq 10,33
C1 - Espansione resid.ale con intervento edilizio diretto
€ /mq 10,33
Lotti inferiori a mq. 300 : riduzione del valore al mq. di terreno ai fini I.C.I. pari al 50%
D - industriale a carattere Artigianale e Commerciale
€ /mq 07,75
Lotti inferiori a mq. 1.000 : riduzione del valore al mq. di terreno ai fini I.C.I. pari al 30%
G - Sviluppo Turistico - Alberghiero
€ /mq 12,91
Lotti inferiori a mq. 1.500 : riduzione del valore al mq. di terreno ai fini I.C.I. pari al 30%
E - Agricola
€ /mq 05,16
Il valore è riferito esclusivamente per i lotti di terreno, ricadenti in zona agricola, sui quali è stata rilasciata una Concessione Edilizia.

N.B. La tabella sopra riportata, recante ai valori venali dei terreni edificabili del territorio comunale da attribuire ai fini I.C.I., RIMANE VALIDA FINO AL 31/03/2003 ed è applicabile alle aree fabbricabili riferite al PIANO DI FABBRICAZIONE in vigore dal 1994.

ATTRIBUZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEI CONTROLLI DEI VERSAMENTI E DELLE DENUNCE ICI VALIDE DAL 01/04/2003.

Tabelle riportanti i valori venali (in euro al mq.) dei terreni edificabili ubicati nel territorio comunale, distinti per aree omogenee (D.lgs 15.12.1997, n. 446 - art. 59, comma 1 lett. g).
 
ZONA TERRITORIALI OMOGENEE INDIVIDUATE DAGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
EURO al mq.
Osservazioni
A1
Centro Storico da Piazza Girasole a Via Margherita, compresa Piazza Olmo.
€ /mq 16,00
 
B
Zone residenziali soggette a completamento edilizio e ristrutturazione.
€ /mq 16,00
Lotti inferiori a mq. 150 : abbattimento percentuale dell'80%
C1
Zone residenziali di espansione con obbnligo di lottizzazione.
€ /mq 14,00
 
C2
Zone residenziali di espansione intensiva soggette ad interventi edilizi diretti.
€ /mq 15,00
Lotti inferiori a mq. 400 : abbattimento percentuale del 50%
C3
Zone residenziali di espansione estensiva soggette ad interventi edilizi diretti.
€ /mq 16,00
Lotti inferiori a mq. 500 : abbattimento percentuale del 30%
D
Insediamenti produttivi industriali commerciali ed artigianali.
€ /mq 05,00
Lotti inferiori a mq. 1000 : abbattimento percentuale del 40%
D1
Zone destinate ad insediamenti per attività commerciali, con interventi edilizi diretti.
€ /mq 17,00
Lotti inferiori a mq. 800 : abbattimento percentuale del 30%
D2
Zone destinate ad insediamenti produttivi artigianali, con interventi edilizi diretti.
€ /mq 17,00
Lotti inferiori a mq. 800 : abbattimento percentuale del 30%
G
Zone a destinazione turistico residenziale, alberghiera e di ristorazione, con interventi diretti.
€ /mq 16,00
 

La tabella riportante i valori venali dei terreni edificabili del territorio comunale avrà validità fino alla prossima revisione dei valori di mercato o alla approvazione di ulteriori varianti al P.D.F.

N.B. Si porta a conoscenza degli utenti che dall'01/04/2003 è divenuto esecutivo il NUOVO PIANO DI FABBRICAZIONE al quale saranno applicati i nuovi valori sopra riportati.

4) PAGAMENTO I.C.I.
Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i bollettini di c/c postale intestati a :
COMUNE DI CASTELPETROSO - Servizio Tesoreria - Incasso ICI - Via San Rocco, 2 - 86090 - Castelpetroso (IS) - c.c.p. n. 71612790

Oppure con Mod. F24


TERMINI DI PAGAMENTO :
1° RATA (acconto) : entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento
2 ° RATA (saldo) : dal 1 al 16 Dicembre dell'anno di riferimento

N.B. Il pagamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento.

 
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