|
|
|
UFFICIO
RAGIONERIA - I.C.I |
| |
| I.C.I.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
Aliquota
UNICA dall'01/01/1993 al 31/12/2001
- 6%o - Detrazione 1°
abitazione € 103,29 -
Dall'01/01/2002 al 31/12/2002
l'aliquota UNICA è
stata fissata al 5,5 %o con
deliberazione di Giunta Comunale
n. 257 del 10/12/2001 - Detrazione
1° abitazione € 103,29.
Sono soggetti ad ICI tutti
i fabbricati ed aree fabbricabili
situati nel territorio comunale
(i terreni agricoli non sono
soggetti ad imposta in quanto
ricadenti in zona montana).
Il Consiglio Comunale nella seduta del 29-11-2005 con propria deliberazione Consiliare n. 22 del 29-11-2005 ha approvato il NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI e successive modificazioni ed integrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 8 del 23-02-2006.
Scarica NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ESTRATTO
DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 4
DEL 31 Marzo 2009
(OMISSIS)
DELIBERA
|
-
Di
stabilire l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili
(ICI), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, da applicarsi
in questo Comune per l'anno
2009, nella misura del 6
(sei) per mille.
-
L'aliquota ICI relativa
all'anno d'imposta 2009 è stabilita nella
misura del 6 per mille su tutti i fabbricati ed aree edificabili.e sulla stessa saranno applicate
le diversificazioni e riduzioni
indicate nella Delibera di G. C. n. 44 del 18 marzo 2003.
E' inoltre, prevista l'aliquota del 5,0 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni destinate alle attivita' artigianali, commerciale, industriali ed alberghiere di proprieta' del soggetto titolare del'attività economica regolarmente svolta. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata ed il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia rappresentante legale o l'amministratore di tale società. Detti immobili devono essere accatastati nelle relative categorie commerciali, artigianali. ecc...
|
|
|
|
|
| |
Modello
richiesta rimborso I.C.I. |
|
|
|
|
-
ai fini dell'aliquota e della detrazione d'imposta,
sono equiparate all'abitazione principale
due o più unità immobiliari
contigue, distinte in catasto con particelle
diverse, occupate ad uso abitazione dal contribuente
e dai suoi familiari,
a condizione
che venga comprovato che è stata presentata
all'Agenzia del Territorio regolare richiesta
di variazione ai fini della unificazione catastale
delle unità medesime. In tal caso,
l'equiparazione all'abitazione principale
decorre dalla stessa data in cui risulta presentata
la richiesta di variazione.
-
si
considerano parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto e rientranti nelle categorie
C2, C6, C7. L'assimilazione opera a condizione
che le pertinenze siano possedute, anche in
pro-quota, dal proprietario o titolare di
diritto reale di godimento (uso, usufrutto,
abitazione, superficie, ecc.) e che siano
dallo stesso direttamente utilizzate ed asservite
all'abitazione principale. Per pertinenza
si intende il garage o box, la soffitta, la
cantina ubicata nello stesso immobile o sito
nell’ambito del territorio comunale.
-
La detrazione
per abitazione principale fissata in €
103,29, spetta anche alle
sottoelencate abitazioni principali:
a) abitazioni concesse in
uso gratuito dal proprietario o dal titolare
del diritto reale ai suoi familiari e parenti
in linea retta entro il secondo grado purchè
utilizzate come abitazioni principali da soggetti
privi di proprietà immobiliari sia
nel Comune che altrove e che vi abbiano acquisito
la residenza;
b) abitazioni possedute a
titolo di proprietà o altro diritto
reale da soggetti anziani di età pari
o superiore a 65 anni ed invalidi civili che
non svolgono attività lavorativa, i
che abbiano acquisito la residenza in Istituto
di ricovero o sanitario, a condizione che
le stesse risultino ancora a loro disposizione,
non locate, né utilizzate da altri;
non si dà luogo ad accertamento,
iscrizione a ruolo, rimborso o liquidazione
se l'importo, comprensivo di interessi e sanzioni,
da rimborsare o recuperare per ciascuna annualità
d'imposta non supera € 16,53.
di
dare atto che la misura dell'imposta è
stata determinata nel rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/92
e successive modificazioni e integrazioni.
1)
FABBRICATI
a) Il valore dei fabbricati è costituito
dall'intera rendita catastale rivalutata del
5% e moltiplicata :
-
per 100, se si tratta di fabbricati classificati
nei gruppi catastali A (abitazioni), B (colegi,
convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi,
laboratori, stabilimenti balneari ecc.), con
esclusione delle categorie A/10 e C/1;
-
per
50, se si tratta di fabbricati classificati
nel gruppo catastale D (opifici, alberghi,
teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10
(uffici e studi privati);
-
per
34, se si tratta dei fabbricati classificati
nella categoria c/1 (negozi e botteghe).
Se
il fabbricato è sfornito di rendita o
se la rendita a suo tempo attribuita non è
più adeguata in quanto sono intervenute
variazioni strutturali o di destinazione permanenti,
anche se dovute ad accorpamenti di più
di unità immobiliari che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale, il contribuente
dovrà far riferimento alla categoria
ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.
2)
CASE IN COSTRUZIONE
Nel caso di edificazione su un'area
"vergine", dalla data di inizio dei
lavori di costruzione fino al momento di ultimazione
degli stessi, (o fino al momento in cui il fabbricato
viene comunque utilizzato se l'utilizzo avviene
prima dell'ultimazione dei lavori), l'ICI si
calcola sul valore dell'area, senza pertanto
considerare il valore del fabbricato in corso
d'opera. A partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione (o, se antecedente,
dalla data in cui il fabbricato è utilizzato)
la base imponibile ICI è data dal valore
del fabbricato.
3)
AREE FABBRICABILI
Il vaolre delle aree fabbricabili è cistituito
dal valore venale in comune commercio determinato
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
la quale può essere desunta dal certificato
di detinazione urbanistica da richiedere presso
l'Ufficio tecnico dell'Ente. I valori medi delle
aree fabbricabili da assoggettare all'imposta
comunale I.C.I , divisi per zone omogenee di
appartenenza al P.d.F. sono i seguenti :
|
Tabelle
riportanti i valori venali (in euro al
mq.) dei terreni edificabili ubicati nel
territorio comunale, distinti per aree
omogenee (D.lgs 15.12.1997, n. 446 - art.
59, comma 1 lett. g). |
| ZONA
TERRITORIALI OMOGENEE INDIVIDUATE DAGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI |
EURO
al mq. |
Osservazioni |
| B
- Ristrutturazione e completamento urbano
|
€
/mq 12,91 |
Lotti inferiori a mq. 80, interclusi prevalentemente
da fabbricati e con impossibilità
di edificazione : riduzione del valore
al mq. di terreno ai fini I.C.I. pari
al 60% |
| C
- Espansione residenziale con obbligo di
lottizzazione |
€
/mq 10,33 |
|
| C1
- Espansione resid.ale con intervento edilizio
diretto |
€
/mq 10,33 |
Lotti inferiori a mq. 300 : riduzione
del valore al mq. di terreno ai fini I.C.I.
pari al 50% |
| D
- industriale a carattere Artigianale e
Commerciale |
€
/mq 07,75 |
Lotti inferiori a mq. 1.000 : riduzione
del valore al mq. di terreno ai fini I.C.I.
pari al 30% |
| G
- Sviluppo Turistico - Alberghiero |
€
/mq 12,91 |
Lotti inferiori a mq. 1.500 : riduzione
del valore al mq. di terreno ai fini I.C.I.
pari al 30% |
| E
- Agricola |
€
/mq 05,16 |
Il
valore è riferito esclusivamente
per i lotti di terreno, ricadenti in zona
agricola, sui quali è stata rilasciata
una Concessione Edilizia. |
N.B.
La tabella sopra riportata, recante ai valori
venali dei terreni edificabili del territorio
comunale da attribuire ai fini I.C.I., RIMANE
VALIDA FINO AL 31/03/2003 ed è
applicabile alle aree fabbricabili riferite
al PIANO DI FABBRICAZIONE in vigore dal 1994.
| ATTRIBUZIONE
DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI
NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEI CONTROLLI
DEI VERSAMENTI E DELLE DENUNCE
ICI VALIDE DAL 01/04/2003.
|
Tabelle
riportanti i valori venali (in euro al
mq.) dei terreni edificabili ubicati nel
territorio comunale, distinti per aree
omogenee (D.lgs 15.12.1997, n. 446 - art.
59, comma 1 lett. g). |
| |
ZONA
TERRITORIALI OMOGENEE INDIVIDUATE DAGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI |
EURO
al mq. |
Osservazioni |
| A1 |
Centro
Storico da Piazza Girasole a Via Margherita,
compresa Piazza Olmo. |
€
/mq 16,00 |
|
| B |
Zone
residenziali soggette a completamento edilizio
e ristrutturazione. |
€
/mq 16,00 |
Lotti
inferiori a mq. 150 : abbattimento percentuale
dell'80% |
| C1 |
Zone
residenziali di espansione con obbnligo
di lottizzazione. |
€
/mq 14,00 |
|
| C2 |
Zone
residenziali di espansione intensiva soggette
ad interventi edilizi diretti. |
€
/mq 15,00 |
Lotti
inferiori a mq. 400 : abbattimento percentuale
del 50% |
| C3 |
Zone
residenziali di espansione estensiva soggette
ad interventi edilizi diretti. |
€
/mq 16,00 |
Lotti
inferiori a mq. 500 : abbattimento percentuale
del 30% |
| D |
Insediamenti
produttivi industriali commerciali ed artigianali. |
€
/mq 05,00 |
Lotti
inferiori a mq. 1000 : abbattimento percentuale
del 40% |
| D1 |
Zone
destinate ad insediamenti per attività
commerciali, con interventi edilizi diretti. |
€
/mq 17,00 |
Lotti
inferiori a mq. 800 : abbattimento percentuale
del 30% |
| D2 |
Zone
destinate ad insediamenti produttivi artigianali,
con interventi edilizi diretti. |
€
/mq 17,00 |
Lotti
inferiori a mq. 800 : abbattimento percentuale
del 30% |
| G |
Zone
a destinazione turistico residenziale, alberghiera
e di ristorazione, con interventi diretti. |
€
/mq 16,00 |
|
La
tabella riportante i valori venali dei terreni
edificabili del territorio comunale avrà
validità fino alla prossima revisione
dei valori di mercato o alla approvazione di
ulteriori varianti al P.D.F.
N.B.
Si porta a conoscenza degli utenti che dall'01/04/2003
è divenuto esecutivo il NUOVO PIANO DI
FABBRICAZIONE al quale saranno applicati i nuovi
valori sopra riportati.
4)
PAGAMENTO I.C.I.
Il pagamento dell'I.C.I.
deve essere effettuato utilizzando esclusivamente
i bollettini di c/c postale intestati a :
COMUNE DI CASTELPETROSO - Servizio Tesoreria - Incasso ICI - Via San Rocco, 2
- 86090 - Castelpetroso (IS) - c.c.p. n. 71612790
Oppure con Mod. F24
TERMINI
DI PAGAMENTO :
1° RATA (acconto) : entro il 16 Giugno dell'anno
di riferimento
2 ° RATA (saldo) : dal 1 al 16 Dicembre
dell'anno di riferimento
N.B.
Il pagamento in un'unica soluzione deve essere
effettuato entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento.
|
| |
|
|
|