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LO
STATUTO COMUNALE
TITOLO
I - AUTONOMIA E FINALITÀ
DEL COMUNE
Art.
1
Autonomia del Comune
Il
Comune è l’ente
espressione della comunità
locale, dotato di autonomia
costituzionalmente garantita.
Il Comune rappresenta
la popolazione insediata
nel proprio territorio,
ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo
civile, sociale ed economico,
nel rispetto delle leggi
e secondo i principi
dell’ordinamento
della Repubblica.
Il Comune ha autonomia
normativa, organizzativa
e finanziaria.
E’ titolare di
funzioni e poteri propri
ed esercita le funzioni
attribuite, conferite
o delegate dallo Stato
e dalla Regione, secondo
il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le
sue funzioni anche attraverso
l’attività
e la collaborazione
dei cittadini e delle
loro forme di aggregazione
sociale.
Il Comune favorisce
la più ampia
partecipazione della
popolazione alle scelte
amministrative; riconosce
e sostiene le libere
associazioni ed il volontariato,
quale momento di aggregazione
e confronto su temi
d’interesse della
comunità locale.
Assicura che i cittadini
abbiano libero accesso
alle informazioni sulla
vita amministrativa
e sull’attività
dell’ente ed assume
le misure idonee a realizzare
il pieno e paritario
uso dei servizi pubblici,
senza distinzioni dovute
alle condizioni economiche
e sociali, al sesso,
alla religione ed alla
nazionalità.
Art. 2
Il territorio, Sede,
stemma ed il gonfalone
1.
La circoscrizione del
Comune di Castelpetroso
è costituita,
oltre che dal capoluogo,
dalle seguenti frazioni
storicamente riconosciute
dalla comunità:
INDIPRETE, GUASTO, PASTENA,
CASALE e CAMERE.
2.
Il territorio del comune
è costituito
dai terreni circoscritti
dalle mappe catastali
dal n. 1 al n. 63, si
estende per Kmq 22,62
ed è confinante
Sud con il Comune di
CASTELPIZZUTO, a Sud
- Est ed a Nord –
Est con il Comune di
SANTA MARIA DEL MOLISE,
a Nord - Ovest con i
Comuni di CARPINONE
e PETTORANELLO DEL MOLISE.
3.
La circoscrizione territoriale
del Comune può
essere modificata con
legge della Regione,
a condizione che la
popolazione interessata
sia sentita ad esprimere
la propria volontà
mediante referendum.
4.
La sede del Comune è
in Castelpetroso, alla
Via S. Rocco, n. 2,
dove di norma si riuniscono
gli organi elettivi
e collegiali.
5.
Le caratteristiche dello
stemma e del gonfalone
del Comune sono stabilite
con apposita delibera
del Consiglio Comunale.
Art.
3
Le Funzioni
1.
Al Comune sono attribuite
le funzioni di governo
e di amministrazione
necessarie per la cura
di interessi generali
affidati alle sue competenze
relativamente alla popolazione
e realizzabili nel proprio
territorio.
2.
Il Comune di CASTELPETROSO
esercita funzioni proprie
e funzioni delegate.
Art.
4
Le funzioni delegate
1.
La legge, statale o
regionale, può
demandare al Comune
l’esercizio di
funzioni la cui titolarità
resta imputata a organi
diversi.
2.
L’esercizio delle
funzioni delegate è
disciplinato nello stesso
provvedimento di delega
o, in mancanza di quest’ultimo
ed in conformità
alle direttive impartite
dal delegante, dai regolamenti
di attuazione.
3.
Le spese necessarie
all’esercizio
delle funzioni delegate
sono a carico del soggetto
delegante.
Art.
5
I settori organici
1.
Il Comune opera, principalmente,
e non esclusivamente,
nei seguenti settori
organici:
a) Sviluppo economico
con particolare riguardo
ai settori dell’artigianato,
del turismo e del commercio;
b) Assetto ed utilizzazione
del territorio e tutela
dell’ambiente;
c) Urbanistica ed edilizia;
d) Tutela della salute;
e) Tutela del patrimonio
naturale, storico ed
artistico;
f) Promozione dei beni
culturali, dello sport
e del tempo libero anche
nelle sue espressioni
religiose;
g) Lavori per la realizzazione
di opere pubbliche;
h) Trasporti urbani
e traffico;
i) Servizi primari ed
assistenza sociale;
2)
Il Comune concorre ad
operare ai fini dell’approfondimento
delle infrastrutture
nei settori della pubblica
istruzione, giustizia,
protezione civile, sport
e spettacolo e della
ricerca scientifica
e tecnologica.
3)
Il Comune promuove l’attuazione
e la gestione, anche
in forma consortile,
di un sistema di raccolta
differenziata e di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani,
circoscrivendo il più
possibile il fenomeno
delle discariche e privilegiando
le forme di riciclaggio.
Art.
6
Lo sviluppo economico
1) Il Comune, anche
in collaborazione con
i Comuni confinanti
ed istituzioni sovracomunali,
coordina le attività
commerciali e favorisce
l’organizzazione
razionale dell’apparato
distributivo, al fine
di garantire la migliore
funzionalità
e produttività
del servizio da rendere
al consumatore.
2)
Tutela e promuove lo
sviluppo dell’artigianato;
adotta le iniziative
per la realizzazione
nelle aree destinate
ad esso, delle infrastrutture
e dei servizi necessari
al fine di consentire
una più vasta
collocazione ed una
più equa remunerazione
del lavoro.
3)
Tutela e promuove le
attività agricole;
attua iniziative volte
a razionalizzare il
settore.
4)
Promuove le iniziative
volte a valorizzare
l’immagine del
Comune di Castelpetroso,
anche attraverso il
ricorso alla pubblicizzazione
dei propri prodotti,
nel Molise, in Italia
ed all’estero,
con particolare riguardo
ai luoghi di residenza
degli emigrati da Castelpetroso.
5)
Sviluppa le attività
turistiche, anche attraverso
iniziative culturali
ed artistiche, promuovendo
il rinnovamento e l’ordinata
espansione delle attrezzature,
dei servizi turistici
e di quelli ricettivi,
contribuendo alla costituzione
di spazi di verde attrezzato,
di parchi e riserve
naturali, compatibilmente
con le esigenze di conservazione
e di tutela dell’ambiente
e del paesaggio.
6)
Promuove le iniziative
agroturistiche e quelle
di turismo religioso
(queste ultime attraverso
la valorizzazione del
SANTUARIO della MADONNA
ADDOLORATA).
7)
Promuove programmi atti
a fornire lo sviluppo
del terziario avanzato
per assicurare la qualificazione
professionale e l’occupazione
giovanile.
Art.
7
L’assetto e l’utilizzazione
del territorio
1) Il Comune promuove
ed attua un organico
assetto del territorio,
nel quadro di un programmato
sviluppo degli insediamenti
umani, delle infrastrutture
sociali e degli impianti
industriali, turistici
e commerciali.
2)
A tal fine il Comune
opera in conformità
alle principali vocazioni
del suo territorio ed,
in particolare, nel
rispetto dei beni storici,
artistici ed archeologici,
dell’ambiente
e del paesaggio.
3)
Attua un sistema di
traffico e di circolazione,
adeguato ai fabbisogni
di mobilità della
popolazione residente
e fluttuante, e nel
rispetto delle esigenze
di tutela del patrimonio
storico, artistico e
naturale, ed alle esigenze
lavorative, scolastiche
e turistiche.
4)
Predispone, nell’ambito
delle proprie competenze,
strumenti di pronto
intervento, da attivarsi
al verificarsi di pubbliche
calamità.
5)
Promuove e coordina
le associazioni di volontariato.
6)
In collaborazione con
gli altri enti locali
ed eventualmente con
quella di enti pubblici
e associazioni private,
promuove la costituzione
di centri per lo studio,
l’analisi e la
pianificazione del proprio
territorio e delle risorse
in esso comprese, e
per la tutela dell’ambiente,
anche attraverso l’introduzione
e l’apporto di
sistemi informatici
e telematici.
Art.
8
La tutela della salute
1) Il Comune concorre
a garantire, nell’ambito
delle sue competenze,
il diritto alla salute;
attua idonei strumenti
per renderlo effettivo,
con particolare riguardo
alla tutela della salubrità
e della sicurezza dell’ambiente
e del posto di lavoro,
alla tutela della maternità
e della prima infanzia,
e delle persone anziane.
2)
Opera per l’attuazione
di un efficiente servizio
di assistenza sociale,
con speciale riferimento
oltre che agli anziani,
ai minori, agli inabili
ed invalidi, ed agli
abbandonati di qualsiasi
età, sesso e
nazionalità.
3)
Tale fine viene perseguito
mediante il ricorso
a forme consortili o
convenzioni con enti
o istituti di ricerca
scientifica, università,
istituti di credito
ed altri enti pubblici
o privati.
Art.
9
La tutela del patrimonio
naturale storico ed
artistico.
1) Il Comune adotta
le misure necessarie
a conservare e difendere
l’ambiente, attuando
piani per la difesa
del suolo e del sottosuolo,
per il recupero del
centro storico, inclusi
il castello ed il borghetto
medioevale, e delle
aree ed edifici degradati
, compatibilmente con
le caratteristiche estetiche
ed architettoniche,
nel rispetto della legislazione
vigente.
2)
Attua, inoltre, piani
per la valorizzazione,
il recupero e la migliore
utilizzazione delle
aree suscettibili di
dissesto idrogeologico,
e per eliminare le cause
di inquinamento atmosferico,
acustico e delle acque.
3)
Promuove la costituzione
di una riserva perenne
e la trasformazione
in riserve perenni delle
riserve naturali esistenti,
anche in conformità
alle nuove norme C.E.E.
Art.
10
La promozione dei beni
culturali dello sport
e del tempo libero
1) Il Comune promuove
lo sviluppo del patrimonio
culturale, anche nelle
sue espressioni di lingua,
di costumi e tradizioni
locali; a tal fine il
Comune può ricorrere
alla collaborazione
di enti di ricerca ed
istituzioni culturali,
nazionali ed internazionali.
2)
Promuove tutte le azioni
dirette alla costruzione
di una Federazione europea
fondata sulle autonomie
locali e quelle volte
alla promozione di <<gemellaggio>>
in cui siano rappresentate
oltre all’Amministrazione
comunale, le forze vive
locali (politiche, sociali,
economiche, culturali,
ecc.)
3) Incoraggia e favorisce
lo sport dilettantistico
ed il turismo sociale
e giovanile, migliorando
e potenziando gli impianti
sportivi.
4)
Promuove, secondo le
proprie competenze,
nel proprio territorio,
le iniziative volte
a disciplinare la caccia
nel rispetto delle esigenze
di tutela dell’ambiente
e di conservazione e/o
incremento della fauna
esistente.
Art.
11
Servizi pubblici
1) Il Comune, per la
gestione di servizi
che per la loro complessità
e dimensione non possono
essere espletati direttamente,
richiedendo essi un
apparato organizzativo
complesso e/o l’impiego
di particolari conoscenze
tecnico economico –
gestionali, può
disporre :
a) La costituzione di
aziende municipalizzate;
b) La partecipazione
ad altri consorzi o
società per azioni
a prevalente capitale
pubblico;
c) La stipula di apposita
convenzione con altri
Comuni, Province, Comunità
Montane, enti privati
e pubblici o anche con
terzi interessati alla
gestione del servizio.
d) Apposita istituzione
per l’esercizio
di servizi sociali non
aventi rilevanza imprenditoriale.
Art.
12
Statuto comunale
Il
Comune determina il
proprio ordinamento
nello Statuto, cui devono
uniformarsi i regolamenti
e gli atti degli organi
istituzionali e di quelli
amministrativi e di
gestione.
Lo Statuto è
adottato dal Consiglio
Comunale con le maggioranze
e le procedure stabilite
dalla legge.
Le modifiche dello Statuto
sono precedute da idonee
forme di consultazione;
sono approvate dal Consiglio
a scrutinio palese,
con votazioni separate
sui singoli articoli
e votazione complessiva
finale.
Le modifiche d’iniziativa
consiliare debbono essere
proposte da almeno un
quinto dei consiglieri
assegnati. Anche alle
modifiche dello Statuto
si applicano le procedure
e le modalità
di adozione ed approvazione
previste dalla legge.
Lo Statuto entra in
vigore decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio,
effettuata secondo la
legge al termine del
procedimento di approvazione
dopo l’approvazione
dell’Organo di
Controllo regionale.
Il medesimo procedimento
si applica alle modifiche
statutarie.
Lo Statuto è
pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione
Molise che ed inviato
al Ministero dell’Interno
per essere inserito
nella raccolta ufficiale
degli statuti.
Lo statuto deve essere
a disposizione dei cittadini
per la consultazione
presso la Sede Comunale.
Art.
13
Regolamenti
Il
Comune ha potestà
regolamentare nelle
materie e funzioni proprie.
Il Comune esercita la
potestà regolamentare
nell’ambito dei
principi fissati dalla
legge e nel rispetto
delle norme statutarie.
I regolamenti le cui
disposizioni incidono
su posizioni giuridiche
soggettive possono essere
sottoposti a forme di
consultazione popolare.
I regolamenti relativi
alla disciplina dei
tributi comunali e agli
strumenti di pianificazione
e le relative norme
d’attuazione ed
in genere tutti i regolamenti
soggetti ad approvazione
del Consiglio Comunale
entrano in vigore, se
non diversamente previsto
dalla legge, al compimento
di un periodo di deposito
presso la SegreteriaComunale
della durata di dieci
giorni, da effettuare
successivamente all’esecutività
delle relative deliberazioni
di approvazione.
Del deposito è
data comunicazione ai
cittadini mediante contestuale
affissione di avviso
all’albo pretorio.
I regolamenti sono portati
a conoscenza della popolazione
attraverso idonei mezzi
di informazione ed in
particolare affiggendo
avvisi degli stessi
su tutte le bacheche
comunali, che ne mettano
in evidenza i contenuti
e gli aspetti significativi.
Art. 14
Albo PretorioNella
Sede Municipale, in
luogo accessibile al
pubblico, è individuato
apposito spazio da destinare
ad Albo Pretorio per
la pubblicazione degli
atti, dei provvedimenti
e degli avvisi soggetti
per legge o per statuto
a tale adempimento.
Il Messo Comunale cura
la tenuta dell’Albo
e l’affissione
degli atti soggetti
a pubblicazione.
Gli avvisi di qualsiasi
genere, nel rispetto
della Legge sulla privacy,
oltre all’Albo
Pretorio vanno affissi
anche nelle bacheche
comunal
TITOLO
II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo
I - Gli organi di governo
Art.
15
Organi
Sono
organi di governo del
Comune il Consiglio,
la Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori nell’esercizio
delle proprie funzioni
improntano il proprio
comportamento a criteri
di imparzialità
e buona amministrazione.
Capo II - Il
Consiglio
Art.
16
Elezione, composizione
e durata
Il
Consiglio Comunale è
eletto a suffragio universale
e diretto ed è
composto dal Sindaco
e da n. 12 Consiglieri.
L’elezione del
consiglio comunale,
il numero e la posizione
giuridica dei consiglieri,
nonché le cause
di ineleggibilità,
incompatibilità
e decadenza sono regolate
dalla legge o –
in mancanza –
dal presente statuto.
Il funzionamento del
consiglio è disciplinato
da apposito regolamento,
approvato a maggioranza
assoluta nel rispetto
dei principi del presente
statuto, che prevede,
in particolare, le modalità
per la convocazione
e per la presentazione
e la discussione delle
proposte, nonché
ogni altra disposizione
necessaria al regolare
funzionamento dell’Organo.
Il regolamento indica
altresì il numero
dei consiglieri necessario
per la validità
delle sedute, prevedendo
che in ogni caso debba
esservi la presenza
di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati,
senza computare a tale
fine il sindaco.
Il consiglio è
dotato di autonomia
funzionale e organizzativa.
Il regolamento fissa
le modalità per
fornire al consiglio
servizi, attrezzature
e risorse finanziarie.
Il regolamento di cui
al comma 3 disciplina
altresì la gestione
di tutte le risorse
attribuite al Consiglio
per il proprio funzionamento
e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente
costituiti.
I consiglieri entrano
in carica all’atto
della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione,
non appena adottata
dal consiglio la relativa
deliberazione.
Il consiglio si avvale
di commissioni costituite
nel proprio seno con
criterio proporzionale.
Il regolamento determina
i poteri delle commissioni
e ne disciplina l’organizzazione
e le forme di pubblicità
dei lavori.
Le sedute del consiglio
e delle commissioni
sono pubbliche salvi
i casi previsti dal
regolamento.
Le dimissioni dalla
carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere
assunte immediatamente
al protocollo dell’ente
nell’ordine temporale
di presentazione.
Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa
d’atto e sono
immediatamente efficaci.
Il consiglio, non oltre
dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo
l’ordine di presentazione
delle dimissioni quale
risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla
surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento
del consiglio.
Oltre che nei casi previsti
dalla legge, i consiglieri
decadono dalla carica
per la mancata partecipazione
senza giustificato motivo
a tre sedute consecutive
del Consiglio.
La decadenza è
pronunciata dal Consiglio
negli stessi termini
e modalità previsti
dalla legge per la dichiarazione
di incompatibilità.
Il regolamento di cui
al comma 3 disciplina
le modalità ed
il procedimento di tale
decadenza nel rispetto
dei principi sanciti
dallo Statuto.
La durata in carica
del Consiglio Comunale
è stabilita dalla
legge.
Dopo l’indizione
dei comizi elettorali
e sino alla data delle
elezioni per il rinnovo
dell’organo, il
Consiglio adotta i soli
atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati
dalla carica per effetto
del rinnovo o dello
scioglimento del Consiglio
continuano ad esercitare
gli incarichi esterni,
nei limiti temporali
delle norme sul rinnovo
degli organismi amministrativi.
In occasione delle riunioni
del Consiglio sono esposte
all’esterno dell’edificio
in cui si tiene l’adunanza
oltre alla bandiera
recante lo stemma civico,
e quella recante lo
stemma regionale, la
bandiera della Repubblica
italiana e quella dell’Unione
europea per il tempo
in cui l’Organo
esercita le proprie
funzioni ed attività.
Nella sala in cui si
tiene il Consiglio è
esposto il Gonfalone.
Art.
17
I Consiglieri
I
Consiglieri Comunali
rappresentano l’intera
comunità ed esercitano
le funzioni senza vincolo
di mandato.
Le prerogative ed i
diritti dei consiglieri
sono disciplinati dalla
legge, dal presente
Statuto e dal regolamento
per il funzionamento
del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno
diritto d’iniziativa
su ogni oggetto di competenza
del Consiglio.
Un quinto dei Consiglieri
hanno diritto a richiedere
al Presidente del Consiglio
la convocazione del
Consiglio e l’inserimento
all’ordine del
giorno di tale seduta
delle questioni richieste
con tale istanza.
I Consiglieri hanno
potere ispettivo sull’attività
della Giunta e degli
uffici e servizi dell’Ente,
che esercitano in forma
organica attraverso
le commissioni consiliari
e singolarmente mediante
interrogazioni, interpellanze
e mozioni.
Le interrogazioni, le
interpellanze e le mozioni
sono discusse all’inizio
di ciascuna seduta consiliare
o, secondo le norme
del regolamento, in
sessioni distinte da
quelle destinate alla
trattazione degli argomenti
di natura amministrativa.
Ad esse deve essere
data risposta nel termine
massimo di trenta giorni;
il regolamento disciplina
le modalità di
presentazione di tali
atti e delle relative
risposte, privilegiando
forma che consentano
l’informazione
dei cittadini e la tempestività
dell’esame delle
istanze.
Per l’esercizio
delle proprie attribuzioni,
ciascun Consigliere
ha diritto di ottenere
senza particolari formalità
dagli uffici comunali,
dalle aziende e dagli
enti dipendenti, copia
di atti, notizie ed
informazioni utili ai
fini dell’espletamento
del mandato.
Art.
18
Prerogative delle minoranze
consiliari
Le norme del regolamento
di funzionamento del
Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi
delle minoranze consiliari
l’effettivo esercizio
dei poteri ispettivi
e di controllo e del
diritto d’informazione
sull’attività
e sulle iniziative del
Comune, delle Aziende,
Istituzioni e degli
enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze
consiliari spetta la
designazione dei Presidenti
delle commissioni consiliari,
ordinarie e speciali,
aventi funzione di controllo
e di garanzia, individuate
dal regolamento.
Art.
19
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del
Consiglio Comunale dopo
le elezioni è
convocata e presieduta
dal Sindaco nel termine
di dieci giorni dalla
proclamazione degli
eletti e deve tenersi
entro 10 giorni dalla
diramazione dell’invito
di convocazione.
Prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto,
l’assemblea procede
alla convalida degli
eletti.
La seduta prosegue con
il giuramento del Sindaco,
con la comunicazione
da parte del Sindaco
della composizione della
Giunta.
Art.
20
Linee programmatiche
dell’azione di
governo dell’ente
Il Sindaco definisce,
con la collaborazione
degli Assessori, le
linee programmatiche
relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato
e le presenta - sentita
la Giunta - al Consiglio
Comunale per l’approvazione
entro sessanta giorni
dall’insediamento
dello stesso.
Il documento contenente
le linee programmatiche
dell’azione amministrativa
e gli adeguamenti successivi
sono messi a disposizione
dei consiglieri almeno
10 giorni prima della
data fissata per la
trattazione in consiglio
comunale e sono approvati
a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati,
con unica votazione
per appello nominale.
Il documento così
approvato costituisce
il principale atto d’indirizzo
dell’attività
amministrativa e riferimento
per l’esercizio
della funzione di controllo
politico- amministrativo
del consiglio.
Art.
21
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale
ha competenza esclusiva
nell’emanazione
dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dell’Ente,
delle Aziende Speciali
e delle Istituzioni
e relative variazioni
- regolamenti e relative
variazioni, salvo quelli
di competenza di altri
organi nell’esercizio
della propria potestà
regolamentare, salvo
l’ipotesi di cui
all’art. 48, comma
3°, criteri generali
in materia di ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali
e programmatiche
- piani triennali ed
elenco annuale dei lavori
pubblici
- piani territoriali
e piani urbanistici
e relativi programmi
annuali e pluriennali
di attuazione
- eventuali deroghe
ai piani territoriali
e urbanistici, ivi comprese
le autorizzazioni al
rilascio di concessioni
edilizie in deroga ai
vigenti strumenti urbanistici
generali ed attuativi,
nonché i pareri
da rendere in dette
materie
- bilanci annuali e
pluriennali e relative
variazioni
- ratifiche di variazioni
di bilancio approvate
dalla Giunta Comunale
nei casi espressamente
previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari
all’istituzione,
disciplina e funzionamento
degli organi di decentramento
e di partecipazione
dei cittadini.
d) atti relativi a convenzioni
ed associazioni con
altri enti
- convenzioni fra comuni
e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione
di tutte le forme associative
fra enti locali
e) atti relativi a spese
pluriennali
- tutte le spese che
impegnino i bilanci
per più esercizi
successivi, escluse
quelle relative alle
locazioni di immobili
ed alla somministrazione
e fornitura di beni
e servizi a carattere
continuativo
f) atti relativi ad
acquisti, alienazioni
d’immobili, permute,
concessioni ed appalti
- acquisti, permute
ed alienazioni immobiliari
che non siano previsti
in altri atti fondamentali
del consiglio
- appalti e concessioni
che non siano previsti
in altri atti fondamentali
del consiglio
g) atti relativi ai
servizi, alle aziende,
alle istituzioni, alle
società ed enti
dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo
da osservare da parte
delle aziende, istituzioni
ed enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti
a vigilanza
- assunzione diretta
di pubblici servizi
- costituzione di società
di capitali, di aziende
ed istituzioni ed acquisto
di azioni e quote di
partecipazione societaria
- concessioni di pubblici
servizi
- affidamento di servizi
o attività mediante
convenzione
h) atti relativi alla
disciplina dei tributi
- atti di istituzione
di tributi e tariffe,
nell’ambito delle
facoltà concesse
dalla legge
- disciplina generale
delle tariffe per la
fruizione dei beni e
dei servizi pubblici
- modifica della struttura
tariffaria e della disciplina
dei tributi e delle
tariffe dei servizi
pubblici, quando non
si tratti di adeguamenti
di competenza della
Giunta
i) accensione di mutui
e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui
non espressamente previsti
in altri atti fondamentali
del consiglio
- emissioni di prestiti
obbligazionari e loro
regolamentazione
- emissione di buoni
ordinari e straordinari
e loro regolamentazione
- ogni altra forma di
finanziamento o approvvigionamento
finanziario
l) atti di nomina
- definizione degli
indirizzi per la designazione,
nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende,
Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti
del Consiglio presso
Enti, Aziende ed Istituzioni,
quando sia ad esso espressamente
riservata dalla legge
- nomina d’ogni
altra rappresentanza
del comune in cui sia
prevista la partecipazione
delle minoranze, salvo
diverse specifiche disposizioni
statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni
consiliari permanenti,
straordinarie e d’inchiesta
m) atti elettorali e
politico - amministrativi
- esame delle condizioni
di compatibilità
ed eleggibilità
degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle
linee programmatiche
di governo dell’Ente
- approvazione o reiezione
con votazione per appello
nominale della mozione
di sfiducia
- nomina della commissione
elettorale comunale
- esame e votazione
delle mozioni e degli
ordini del giorno
- esame e discussione
di interrogazioni ed
interpellanze
n) ogni altro atto,
parere e determinazione
che sia estrinsecazione
od esplicazione del
potere di indirizzo
e di controllo politico
- amministrativo o sia
previsto dalla legge
quale atto fondamentale
di competenza del Consiglio.
Art.
22
Le Commissioni
1.
Il Consiglio Comunale
può nominare
nel proprio seno commissioni
permanenti e commissioni
temporanee, al fine
di favorire lo svolgimento,
l’approfondimento
e lo snellimento dell’attività
degli organi con funzioni
di controllo sullo stato
di attuazione dei propri
indirizzi.
2.
Compito delle commissioni
temporanee e di quelle
speciali è l’esame
di materie relative
a questioni di carattere
particolare o generale
individuate dal Consiglio
Comunale o dalla Giunta,
a cui far pervenire
i pareri obbligatori.
3.
Il funzionamento e la
composizione delle stesso
sono stabiliti con apposito
regolamento.
4.
Qualora il Consiglio
non proceda alla nomina
della commissione, le
funzioni attribuite
a quest’ultima
possono essere svolte
dalla conferenza dei
rappresentanti dei gruppi
politici.
Art. 23
La conferenza dei rappresentanti
dei gruppi politici
1.
La conferenza dei rappresentanti
dei gruppi politici
sarà stabilita
con apposito regolamento.
Art. 24
Adunanze del Consiglio
Le sedute del Consiglio
Comunale sono pubbliche,
fatta eccezione dei
casi per i quali il
regolamento preveda
che le stesse debbano
tenersi senza la presenza
del pubblico per ragioni
connesse all’ordine
pubblico o alla riservatezza
della sfera privata
delle persone.
Il Consiglio si riunisce
con l’intervento
almeno della metà
dei consiglieri assegnati.
Nelle sedute di seconda
convocazione è
sufficiente la presenza
di almeno un terzo dei
componenti il consesso.
Nel computo del numero
dei componenti del Consiglio
necessari per la validità
delle sedute non si
considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono
validamente assunte
ove ottengano la maggioranza
assoluta dei voti validi,
escludendo dal computo
le astensioni e, nelle
votazioni a scrutino
segreto, le schede bianche
e nulle.
Le deliberazioni per
le quali sono richieste
maggioranze qualificate
sono espressamente previste
dalla legge o dallo
Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina
è sufficiente
salvo diverse disposizioni
di legge, di Statuto
o di regolamento la
maggioranza semplice
e risulterà eletto
chi avrà riportato
il maggior numero di
voti.
Art. 25
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio disciplina
con proprio regolamento,
da approvare a maggioranza
assoluta dei consiglieri
assegnati, lo svolgimento
dei propri lavori e
di quelli delle commissioni
permanenti, straordinarie,
temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina
altresì l’esercizio
delle potestà
e delle funzioni dei
consiglieri, uniformandosi
ai principi statutari
e perseguendo l’obiettivo
dell’efficienza
decisionale.
Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio
Comunale e delle commissioni
consiliari prevede in
particolare:
a) i termini e le modalità
di convocazione del
Consiglio, della consultazione
degli atti e delle proposte
di deliberazione da
parte dei consiglieri;
b) le modalità
di svolgimento della
discussione e della
votazione;
c) la formazione dei
gruppi consiliari e
l’istituzione
della conferenza dei
capigruppo con funzioni
consultive, non vincolanti,
di coordinamento dei
lavori del Consiglio;
d) le materie che non
possono essere trattate
nelle sedute di seconda
convocazione, se non
con l’intervento
di almeno la metà
dei Consiglieri assegnati;
e) le modalità
di esercizio della funzione
di indirizzo e controllo
politico - amministrativo,
nonché il funzionamento
delle commissioni consiliari.
Capo III - Il Sindaco
Art.
26
Il Sindaco
Il Sindaco è
il capo dell’amministrazione
comunale, eletto democraticamente
dai cittadini a suffragio
universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta
il Comune ed è
responsabile dell’amministrazione
dell’Ente.
Sovrintende all’andamento
generale dell’Ente,
provvede a dare impulso
all’attività
degli altri organi comunali
e ne coordina l’attività.
Il Sindaco dirige i
lavori della Giunta
Comunale ed assicura
la rispondenza dell’attività
degli organi del Comune
agli atti generali e
di indirizzo approvati
dal Consiglio.
Il Sindaco assume le
funzioni di Ufficiale
di governo nei casi
previsti dalla legge
ed esercita le funzioni
delegategli dalla Regione,
secondo le modalità
previste dalle leggi
e dallo statuto.
Per l’esercizio
di tali funzioni il
Sindaco si avvale degli
uffici comunali.
Prima di assumere le
funzioni, il Sindaco
presta giuramento innanzi
al Consiglio Comunale,
nella prima riunione
dopo l’elezione
del presidente, pronunciando
la seguente formula:
“Giuro di osservare
lealmente la Costituzione,
le leggi della Repubblica
e l’ordinamento
del Comune e di agire
per il bene di tutti
cittadini”.
Distintivo del Sindaco
è la fascia tricolore
con gli stemmi della
Repubblica e del Comune,
da portare a tracolla.
Art. 27
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e
presiede la Giunta Comunale
e ne fissa l’ordine
del giorno secondo le
modalità previste
dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli
uffici ed all’esecuzione
degli atti di tutti
gli organi comunali.
Il Sindaco provvede
alla designazione, alla
nomina ed all’eventuale
revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti,
aziende, società
ed istituzioni entro
i termini di scadenza
del precedente incarico,
ovvero entro gli eventuali
termini diversi previsti
da disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il
Segretario Comunale
e conferisce gli incarichi
dirigenziali e di responsabilità
di uffici e servizi,
nonché quelli
di collaborazione esterna
ad alta specializzazione,
secondo le
modalità previste
dalla legge e dal regolamento
sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i
referendum comunali.
Gli atti del Sindaco
non diversamente denominati
dalla legge o dallo
statuto assumono il
nome di decreti.
Il Sindaco promuove,
conclude e sottoscrive
gli accordi di programma.
Ove non sia diversamente
stabilito da norme regolamentari,
il Sindaco ha la rappresentanza
del Comune nei giudizi
di qualunque natura
e decide con proprio
atto la costituzione
in giudizio dell’Ente
e la proposizione delle
liti.
Il Sindaco informa la
popolazione sulle situazioni
di pericolo o comunque
connesse con esigenze
di protezione civile
avvalendosi dei mezzi
tecnici previsti nei
piani e programmi di
protezione civile e
comunque con ogni altro
mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre
funzioni attribuitegli
dalla legge, dallo Statuto,
dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento
delle funzioni statali,
regionali e provinciali
attribuite o delegate
al comune.
Art.
28
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce
in tutte le funzioni
il Sindaco temporaneamente
assente, impedito o
sospeso dalla carica.
In caso di assenza o
impedimento anche del
Vice Sindaco, alla sostituzione
del Sindaco provvede
l’Assessore più
anziano di età.
Art.
29
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà
di assegnare ai singoli
Assessori l’esercizio
delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale
di governo possono costituire
oggetto di delega nei
modi e nei termini previsti
dalla legge, fatta eccezione
per i provvedimenti
contingibili ed urgenti,
che restano di esclusiva
competenza del Sindaco
o di chi legalmente
lo sostituisce.
Il Sindaco non può
delegare la propria
competenza generale
di capo e responsabile
dell’amministrazione
o ricomprendere nella
delega tutte le proprie
funzioni e competenze.
La delega può
essere permanente o
temporanea, generale
in ordine a determinate
materie o speciale per
il compimento di singoli
atti o procedimenti.
L’atto di delega
– in forma scritta
obbligatoria –
indica l’oggetto,
la materia, gli eventuali
limiti in cui opera
il trasferimento della
competenza e deve contenere
gli indirizzi generali
in base ai quali deve
essere esercitata.
La potestà del
delegato concorre con
quella del Sindaco e
non la sostituisce ed
il Sindaco - anche dopo
aver rilasciato delega
- può continuare
ad esercitare le proprie
funzioni e competenze
senza alcuna limitazione.
La delega può
comprendere la potestà
di compiere tutto il
procedimento amministrativo
relativo alla potestà
delegata, dalla fase
istruttoria a quella
di emanazione di atti
a valenza esterna.
La delega può
essere revocata dal
Sindaco in qualunque
momento senza alcuna
specifica motivazione,
essendo concessa come
atto meramente discrezionale
nell’interesse
dell’Amministrazione.
Le deleghe per settori
omogenei sono comunicate
al Consiglio e trasmesse
al Prefetto.
Il Sindaco può
attribuire ad Assessori
e Consiglieri incarico
di svolgere attività
di istruzione e studio
di determinati problemi
e progetti o di curare
determinate questioni
nell’interesse
dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono
delega di competenze
e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento
amministrativo che si
concluda con un atto
amministrativo ad efficacia
esterna.
Non è consentita
la mera delega di firma.
Art.
30
Cessazione dalla carica
di Sindaco
L’impedimento
permanente, la rimozione,
la decadenza o il decesso
del Sindaco danno luogo
alla decadenza della
Giunta ed allo scioglimento
del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta
restano temporaneamente
in carica fino a nuove
elezioni.
Nei casi previsti dal
primo comma le funzioni
del Sindaco sono assunte
dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco
sono presentate per
iscritto al Consiglio,
il quale ha l’obbligo
di riunire il Consiglio
entro i successivi dieci
giorni.
Una volta decorso il
termine di venti giorni
dalla presentazione
senza che le dimissioni
siano state ritirate,
le stesse divengono
efficaci ed irrevocabili
e danno luogo all’immediata
cessazione dalla carica
del Sindaco, alla decadenza
della Giunta ed allo
scioglimento del Consiglio
Comunale.
Di tale evenienza il
Segretario comunale
dà immediata
comunicazione al Prefetto,
affinché questi
possa adottare tempestivamente
i conseguenti provvedimenti
per lo scioglimento
del consiglio e la nomina
del commissario.
Capo IV - La Giunta
Art.
31
Composizione della Giunta
1.
La Giunta è composta
dal Sindaco e da un
numero di Assessori
non superiore a 4, di
cui uno è investito
della carica di Vice-Sindaco.
2.
Gli Assessori sono scelti
prioritariamente tra
i Consiglieri. Può
tuttavia essere nominato
anche un Assessore esterno
al Consiglio purché
dotato dei requisiti
di eleggibilità
ed in possesso di particolare
competenza ed esperienza
tecnica, amministrativa
e professionale.
3.
L’Assessore esterno
può partecipare
alle sedute del Consiglio
ed intervenire nella
discussione ma non ha
diritto a voto.
Art. 32
Funzionamento della
Giunta
Nello svolgimento della
propria attività
la Giunta si uniforma
al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e
coordina i lavori della
giunta, assicura l’unità
d’indirizzo politico
degli assessori e la
collegiale responsabilità
delle decisioni.
La giunta è convocata
e presieduta dal Sindaco.
Per la validità
delle sedute è
richiesto l’intervento
della metà dei
suoi componenti, compreso
il Sindaco.
La Giunta delibera a
maggioranza assoluta
dei voti; in caso di
parità prevale
il voto del Sindaco
o di chi presiede la
seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta
non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco
possono essere ammessi
a partecipare ai lavori
della giunta dirigenti
e funzionari del comune,
cittadini o autorità,
al fine di acquisire
elementi valutativi
sugli argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina
il funzionamento della
Giunta per quanto non
previsto dallo Statuto.
Art.
33
Competenze della Giunta
La Giunta collabora
con il Sindaco nel governo
del Comune e per l’attuazione
degli indirizzi generali
di governo.
Svolge funzioni propositive
e d’impulso nei
confronti del Consiglio.
La Giunta compie tutti
gli atti di amministrazione
che non siano riservati
dalla legge e dallo
Statuto al Consiglio
e che non rientrino
nelle competenze del
Sindaco, degli organi
di decentramento, del
Segretario comunale
e dei responsabili degli
uffici e dei servizi.
Rientra altresì
nella competenza della
Giunta l’adozione
dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi,
secondo le norme ed
i principi stabiliti
dallo statuto in materia
di organizzazione e
di personale.
Art.
34
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato
amministrativo il Sindaco
può revocare
dall’incarico
uno o più Assessori,
compreso il Vice Sindaco,
provvedendo con il medesimo
atto alla nomina dei
sostituti.
La revoca è sinteticamente
motivata, anche solo
con riferimento al venir
meno del rapporto fiduciario,
ed è comunicata
al Consiglio nella prima
seduta utile unitamente
ai nominativi dei nuovi
Assessori.
Capo
V - Norme comuni
Art.
35
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio
Comunale contrario ad
una proposta del Sindaco
o della Giunta non comporta
le dimissioni degli
stessi.
Il Sindaco e la Giunta
cessano dalla carica
in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia,
sottoscritta da almeno
due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare
a tal fine il sindaco,
deve essere motivata,
anche con riferimento
al solo venir meno della
maggioranza consiliare,
ed è messa in
discussione non prima
di dieci giorni e non
oltre trenta dalla sua
presentazione.
Nel caso in cui la mozione
di sfiducia sia approvata,
il Segretario Comunale
ne informa il Prefetto,
ai fini dell’assunzione
dei conseguenti provvedimenti
di scioglimento del
Consiglio e di nomina
del Commissario.
Art.
36
Divieto generale di
incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione
Al Sindaco, al Vice
Sindaco, agli Assessori
ed ai Consiglieri Comunali
e’ vietato ricoprire
incarichi ed assumere
consulenze, anche a
titolo gratuito, presso
il comune, nonché
presso enti, aziende
ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti
al controllo ed alla
vigilanza dello stesso.
E’ fatto altresì
divieto ai medesimi
soggetti di cui al primo
comma di effettuare
a favore dell’Ente
donazioni in denaro,
beni mobili o immobili
o altre utilità
per tutto il periodo
di espletamento del
mandato.
I componenti della Giunta
aventi competenza in
materia di urbanistica,
edilizia e lavori pubblici
devono astenersi dall’esercitare
attività professionale
in materia di edilizia
privata e pubblica nell’ambito
del territorio comunali
Tutti gli amministratori
hanno altresì
l’obbligo di astenersi
dal prendere parte alla
discussione ed alla
votazione di deliberazioni
riguardanti interessi
propri o di loro parenti
o affini fino al quarto
grado.
L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti
a contenuto generale,
compresi quelli urbanistici,
se non nei casi in cui
sussista una correlazione
immediata e diretta
fra il contenuto dell’atto
e specifici interessi
degli amministratori
o di loro partenti ed
affini fino al quarto
grado. Il medesimo obbligo
di astensione sussiste
inoltre in confronto
dei responsabili degli
uffici e dei servizi
in relazioni ai pareri
da esprimere sugli atti
deliberativi ed agli
atti di gestione di
propria competenza.
I componenti degli organi
di governo e degli organi
di gestione devono assumere
ogni atto e provvedimento,
monocratico o collegiale,
nel rispetto delle regole
di terzietà,
di disinteresse, di
imparzialità
e di buona amministrazione,
astenendosi dall’assumere
determinazioni o di
concorrervi anche mediante
pareri quando per qualsiasi
ragione, anche di opportunità,
la loro condizione soggettiva
giuridica o materiale
sia astrattamente suscettibile
di violare tali principi.
TITOLO III - DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE
Capo
I - Circoscrizioni comunali
Art.
37
Libere forme associative
Il Comune riconosce
e valorizza le libere
forme associative, il
volontariato e gli organismi
operanti nel territorio
con fini sociali e culturali,
non aventi scopo di
lucro, quali strumenti
di espressione e di
partecipazione dei cittadini
all’amministrazione
locale.
A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi
e l’attività
delle associazioni aventi
finalità riconosciute
di interesse dell’intera
comunità, attraverso
l’erogazione di
contributi, secondo
le norme del relativo
regolamento, l’assunzione
di iniziative comuni
e coordinate ad altre
forme di incentivazione;
b) definisce le forme
di partecipazione delle
associazioni all’attività
di programmazione dell’Ente
e ne garantisce comunque
la rappresentanza negli
organismi consultivi
istituiti;
c) può affidare
alle associazioni o
a comitati appositamente
costituiti l’organizzazione
e lo svolgimento di
attività promozionali,
ricreative e in generale
attività di interesse
pubblico da gestire
in forma sussidiaria
o integrata rispetto
all’Ente;
d) coinvolge le associazioni
del volontariato nella
gestione dei servizi
e nella attuazione di
iniziative sociali e
culturali.
Per essere ammesse a
fruire del sostegno
del Comune ed esercitare
attività di collaborazione
con il Comune, le associazioni
devono preventivamente
dimostrare la rispondenza
della propria attività
alle finalità
previste dalla presente
norma, garantire la
libertà d’iscrizione
all’associazione
a tutti i cittadini
residenti nel Comune
ed assicurare la rappresentatività
e l’elettività
delle cariche, nonché
la pubblicità
degli atti degli organi
sociali e dei bilanci.
Le associazioni operanti
nel Comune, in possesso
di detti requisiti,
sono iscritte, a domanda,
nell’albo delle
associazioni.
L’albo è
annualmente aggiornato
con le modalità
stabilite nel regolamento
sul decentramento amministrativo
e la partecipazione.
Art.
38
Referendum consultivo
1.
Le questioni a rilevanza
generale, interessanti
l’intera comunità
possono essere sottoposte
a Referendum consultivo,
su richiesta dei cittadini
elettori del Comune
nella misura del 10%
degli iscritti nelle
liste elettorali; non
possono essere indetti
Referendum in materia
di :
a) Tariffe e tributi;
b) Atti compiuti nell’adempimento
di obblighi di leggi
statali e regionali;
c) Atti e provvedimenti
inerenti alla tutela
delle minoranze etniche
e religiose.
2. La richiesta di Referendum
va presentata al segretario
Comunale che ne verifica
la regolarità;
successivamente e comunque
entro trenta giorni
dalla data di presentazione,
la proposta va discussa
dal Consiglio Comunale
che ne dichiara l’ammissibilità
o meno.
3. Modalità e
materie referendarie
sono disciplinate da
apposito regiolamento.
Art.
39
Diritto d’accesso
e d’informazione
dei cittadini
Il Comune esercita l’attività
amministrativa secondo
criteri di economicità,
efficienza, efficacia
e trasparenza.
Le norme regolamentari
stabiliscono il termine
entro il quale - a domanda
o d’ufficio -
deve essere emesso il
provvedimento richiesto
o dovuto.
In mancanza di termini
specifici il termine
per l’emissione
del provvedimento amministrativo
s’intende di trenta
giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti
che non abbiano contenuto
statutario, regolamentare
o comunque generale
devono essere motivati,
devono essere comunicati
o notificati in forma
idonea a garantirne
la piena conoscenza
al destinatario e devono
indicare il termine
entro il quale è
possibile proporre ricorso
e l’Autorità
giudiziaria o amministrativa
a cui il gravame va
presentato.
I cittadini hanno diritto
- nelle forme stabilite
dal regolamento - a
partecipare attivamente
ai procedimenti amministrativi
che producano effetti
giuridici diretti in
loro confronto o ai
quali per legge debbono
intervenire.
L’attività
amministrativa si svolge
con trasparenza ed imparzialità.
I cittadini che vi hanno
un interesse giuridicamente
rilevante hanno diritto
di accedere ai documenti
amministrativi secondo
le modalità previste
dal regolamento.
Il regolamento individua
le categorie di atti
per i quali l’accesso
è escluso o limitato
in ragione della tutela
del diritto alla riservatezza
delle persone o i casi
in cui l’accesso
è differito ad
evitare pregiudizio
o grave ostacolo allo
svolgimento dell’attività
amministrativa.
TITOLO
IV - ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI
Capo
I - L’organizzazione
amministrativa
Art.
40
Ordinamento degli uffici
e dei servizi
L’organizzazione
generale dell’Ente
e quella degli uffici
e dei servizi, la dotazione
organica, le procedure
di assunzione del personale,
le modalità concorsuali
ed i requisiti di accesso
all’impiego sono
disciplinati in uno
o più regolamenti,
in conformità
alle disposizioni di
legge, dello statuto
e nel rispetto delle
norme dei contratti
collettivi nazionali
di lavoro per il personale
degli enti locali.
I regolamenti di cui
al precedente comma,
sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi,
sono adottati dalla
giunta comunale, sulla
scorta dei principi
e dei criteri direttivi
approvati dal consiglio
comunale.
Sono esclusi dalla competenza
normativa della Giunta
gli istituti espressamente
riservati per legge
al Consiglio o alla
contrattazione collettiva
nazionale e decentrata
e gli atti di gestione
del personale conseguenti
all’applicazione
delle disposizioni generali.
L’organizzazione
degli uffici e dei servizi
è improntata
a criteri di autonomia
operativa, funzionalità
ed economicità
di gestione e risponde
a principi di professionalità
e responsabilità.
La struttura organizzativa
si articola in unità
operative aggregate,
secondo criteri di omogeneità,
in ambiti o aree progressivamente
più ampi, in
modo da conseguire il
coordinato esercizio
di funzioni tra loro
omogenee.
La dotazione organica
e l’organigramma
del personale sono qualitativamente
e quantitativamente
dimensionati in relazione
alle esigenze di esercizio
delle funzioni e dei
servizi gestiti dal
Comune ed alle disponibilità
finanziarie consolidate
dell’ente.
Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e gli altri
regolamenti attinenti
per materia prevedono
forme per l’esercizio
del controllo di gestione
e definiscono le modalità
per il conferimento
degli incarichi di direzione
degli uffici e dei servizi,
i criteri di valutazione
dei dirigenti e del
personale e le modalità
di revoca dell’incarico.
Negli stessi regolamenti
sono altresì
previste forme di coordinamento
dell’attività
degli uffici, nonché
disciplinate la mobilità
interna del personale
e la formazione professionale,
perseguendo l’obiettivo
di conseguire la piena
integrazione e complementarità
tra di vari settori
di attività dell’ente.
Art.
41
Indirizzi e criteri
direttivi del Consiglio
Comunale
Il Consiglio Comunale
determina nell’ambito
dei principi stabiliti
dallo Statuto gli indirizzi
ed i criteri direttivi
cui la giunta uniformerà
i contenuti del regolamento
sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Nell’esercizio
di tale attribuzione
in particolare il consiglio
comunale provvede a:
a) definire le linee
essenziali dell’organizzazione
dell’ente, nonché
i criteri per il dimensionamento
della dotazione organica
in funzione delle esigenze
operative dei servizi
e della attuazione del
programma politico-amministrativo;
b) stabilire eventuali
limiti e forme di controllo
della spesa del personale;
c) fissare i limiti
del ricorso alla dirigenza
esterna ed al personale
a contratto di diritto
pubblico e privato ed
alle collaborazioni
ad elevato contenuto
professionali;
d) definire i criteri
atti a garantire il
coordinato svolgimento
dell’attività
degli uffici posti alla
diretta dipendenza del
sindaco e degli assessori,
ove istituiti, per l’esercizio
della funzione di indirizzo
e controllo, con l’attività
degli organismi preposti
al controllo di gestione
e la generale funzione
di indirizzo e controllo
spettante al consiglio
stesso;
Gli atti di indirizzo
in materia di personale
fanno parte necessariamente
del documento contenente
le linee programmatiche
dell’Amministrazione
da sottoporre all’approvazione
del Consiglio entro
sessanta giorni dal
suo insediamento.
Nel corso del mandato
amministrativo il Consiglio,
di propria iniziativa
o su proposta della
Giunta, adegua i criteri
e gli indirizzi di politica
del personale in relazione
al divenire delle esigenze
organizzative, alla
programmazione delle
risorse umane e finanziarie
ed al fabbisogno di
personale.
Art.
42
Incarichi ed indirizzi
di gestione
“Gli organi istituzionali
dell’ente uniformano
la propria attività
al principio dell’attribuzione
dei compiti e delle
responsabilità
gestionali ai funzionari
responsabili degli uffici
e dei servizi.
Stabiliscono in atti
provvedimenti formali,
anche sulla base delle
proposte degli stessi
funzionari, gli indirizzi
e le direttive generali
e settoriali per l’azione
amministrativa e la
gestione, indicando
le priorità di
intervento, i criteri
e le modalità
per l’esercizio
delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce
e attribuisce ai funzionari
di adeguata qualifica
e di congrua capacità
gli incarichi di direzione
degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici
e dei servizi può
essere altresì
attribuita al Segretario
Comunale o a Dirigenti
e funzionari esterni,
in assenza di professionalità
analoghe all’interno
dell’Ente, con
le modalità e
nei limiti previsti
dalla legge e dal regolamento
sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione
degli Uffici e dei servizi
hanno durata temporanea
e non possono superare
quella del mandato elettorale
del Sindaco che li ha
conferiti e possono
essere anticipatamente
revocati nei casi previsti
dalla legge e dai regolamenti
dell’ente.
Il provvedimento di
revoca è assunto
previo contraddittorio
con il funzionario interessato,
secondo le modalità
stabilite dal regolamento
sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi
e nel rispetto delle
norme degli accordi
collettivi di lavoro.
Il comune può
associarsi con altri
enti locali per l’esercizio
in comune di funzioni
amministrative o per
l’espletamento
dei servizi, regolando
con apposita convenzione
i reciproci rapporti,
le modalità di
svolgimento delle attività
gestite unitariamente
ed i compiti del personale
impiegato
Gli atti dei responsabili
dei servizi non sono
soggetti ad avocazione,
riserva, riforma o revoca
da parte del sindaco.
In caso di inerzia o
ritardo nella assunzione
di atti dovuti, di competenza
degli stessi o degli
organi gerarchicamente
sovraordinati, il sindaco
assegna ove possibile
un termine per l’adempimento
e nomina un commissario
“ad acta”
ove l’inerzia
permanga ulteriormente.
E’ in ogni caso
fatta salva l’eventuale
adozione di provvedimenti
sanzionatori nei confronti
del funzionario inadempiente,
come anche resta ferma
la facoltà del
Sindaco di revocare
l’incarico di
direzione ove ne ricorrano
i presupposti.
Fermo restando quanto
previsto al comma precedente,
il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi
disciplina le ulteriori
misure atte a conseguire
efficacia all’azione
amministrativa ed efficienza
nella gestione, compresi
i rimedi nel caso di
carenze imputabili ai
responsabili dei servizi,
per inefficienza, violazione
delle direttive e degli
atti di indirizzo o
per altra causa.
Art.
43
Il Segretario comunale
“Il Comune ha
un Segretario comunale
con compiti di collaborazione,
consulenza ed assistenza
nei confronti degli
organi dell’ente
in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa
alle leggi, allo statuto
ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura
il necessario supporto
giuridico, amministrativo
e di consulenza organizzativa
alle decisioni degli
organi istituzionali,
con pareri scritti od
orali, e, su richiesta,
attraverso l’apposizione
del visto di conformità
sui singoli atti.
Il Segretario partecipa
con funzioni consultive,
referenti e di assistenza
alle riunioni del Consiglio
e della Giunta e provvede
attraverso persona di
propria fiducia alla
stesura dei relativi
verbali.
Le modalità per
l’esercizio di
tali attribuzioni sono
definite nei regolamenti
di funzionamento degli
organi dell’ente.
Il Segretario comunale
sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei responsabili
degli uffici e dei servizi
e ne coordina l’attività,
secondo le direttive
impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare
unitarietà e
complementarità
all’azione amministrativa
nei vari settori di
attività, il
segretario in particolare
definisce, previa consultazione
dei responsabili degli
uffici e d’intesa
con l’Amministrazione,
modalità di snellimento
delle procedure amministrative
ed adotta le conseguenti
direttive operative;
formula proposte su
questioni organizzative
e gestionali di carattere
generale e riferisce
al Sindaco su ogni situazione
di irregolarità,
omissione o disfunzione,
per l’adozione
dei conseguenti provvedimenti.
Il Sindaco può
affidare al segretario
la direzione di singoli
settori della struttura
organizzativa dell’ente.
Il Segretario è
capo del personale e
ne è responsabile.
Il segretario ha la
direzione complessiva
della struttura operativa
dell’ente secondo
modalità e direttive
impartite dal sindaco,
nel rispetto dell’autonoma
responsabilità
settoriale dei responsabili
degli uffici e dei servizi.
Nel caso in cui sia
istituita la figura
del Direttore Generale
le attribuzioni del
Segretario saranno disciplinate
nel regolamento di organizzazione
e definite contestualmente
alla nomina del Direttore,
onde realizzare il pieno
accordo operativo e
funzionale tra i due
soggetti, nel rispetto
dei relativi ed autonomi
ruoli.
Oltre alle funzioni
espressamente previste
dalla legge e dallo
statuto, possono essere
assegnati al Segretario,
con regolamento o con
provvedimento del Sindaco,
compiti specifici o
attribuzioni anche a
carattere gestionale,
ove ciò si renda
utile in relazione alle
esigenze organizzative
dell’ente ed agli
obiettivi programmatici
dell’amministrazione.
Il Segretario per l’esercizio
delle proprie funzioni
si avvale della struttura,
dei servizi e del personale
dell’Ente”.
Art. 44
Il Vice Segretario
1.
La dotazione organica
del personale potrà
prevedere un vicesegretario
comunale individuandolo
in uno dei funzionati
apicali dell’ente.
2. Il vicesegretario
comunale collabora con
il segretario nello
svolgimento delle sue
funzioni organizzative
e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
Art.
45
Il Direttore Generale
“Il Comune può
convenzionarsi con altri
Enti Locali aventi complessivamente
una popolazione superiore
a 15.000 abitanti al
fine di nominare un
Direttore Generale.
L’incarico deve
essere conferito a persona
di comprovata professionalità
ed esperienza, al di
fuori della dotazione
organica del personale
e per un periodo di
tempo non eccedente
il mandato amministrativo
del Sindaco.
La convenzione disciplina
le modalità di
nomina del Direttore,
i requisiti richiesti,
le cause di cessazione
anticipata dall’incarico,
i criteri per la determinazione
del trattamento economico
e della ripartizione
dei costi fra gli Enti
convenzionati e quant’altro
necessario a disciplinarne
il rapporto di lavoro
e le prestazioni, regolando
nel contempo le competenze
del Segretario Comunale,
dei funzionari responsabili
degli uffici e dei servizi
e, ove istituito, dell’ufficio
per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo
e controllo.
Il Direttore Generale
risponde del proprio
operato direttamente
al Sindaco, da cui riceve
direttive ed indirizzi
per l’attuazione
degli obiettivi e del
programma dell’amministrazione.
Egli è responsabile
dell’andamento
complessivo dell’attività
gestionale, dell’efficienza
ed efficacia dell’azione
di governo dell’ente.
A tal fine il direttore:
a) collabora con l’amministrazione
nella predisposizione
della relazione previsionale
e programmatica e dello
schema del bilancio
annuale e pluriennale,
nonché dei piani
e dei programmi amministrativi;
b) predispone, d’intesa
con il Sindaco e la
Giunta, la proposta
del piano esecutivo
di gestione e definisce
il piano dettagliato
degli obiettivi;
c) verifica nel corso
dell’esercizio
finanziario, d’intesa
con gli organi preposti
al controllo di gestione,
lo stato di attuazione
dei piani e programmi
e propone le eventuali
modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla
gestione e coordina
l’attività
dei responsabili degli
uffici e dei servizi,
attraverso direttive
operative, disposizioni
ed altre forme di coordinamento
da adottare comunque
nel rispetto delle autonome
prerogative e competenze
degli stessi;
e) definisce i criteri
per l’organizzazione
degli uffici e dei servizi
ed adotta le relative
misure attuative;
Entro quindici giorni
dalla chiusura dell’esercizio
finanziario il Direttore
Generale relaziona alla
giunta sull’andamento
della gestione dell’anno
precedente per ciascun
settore di attività
dell’ente.
La Giunta entro i successivi
quindici giorni si esprime
con motivato parere,
confermando la fiducia
al Direttore o adottando
l’eventuale provvedimento
di revoca ove il livello
dei risultati non risulti
soddisfacente.
Ove il Direttore Generale
non sia nominato, il
Sindaco - sulla base
delle direttive del
Consiglio Comunale e
previa deliberazione
della Giunta Municipale
- può attribuire
in tutto o in parte
le relative funzioni
al Segretario comunale
per l’intero periodo
del mandato amministrativo.
Compete in tal caso
al Segretario un elemento
aggiuntivo di retribuzione
rapportato alla gravosità
dell’incarico”.
Art.
46
Gestione amministrativa
I dirigenti sono preposti,
secondo l’ordinamento
dell’ente, alla
direzione degli uffici
e dei servizi e sono
responsabili della attuazione
dei programmi approvati
dagli organi istituzionali
e della regolarità
formale e sostanziale
dell’attività
delle strutture che
da essi dipendono.
A tal fine ai dirigenti
sono riconosciuti poteri
di organizzazione, amministrazione
e gestione del personale,
delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate,
che esercitano nei limiti
e secondo i criteri
definiti negli atti
d’indirizzo.
Nell’ambito dei
servizi cui sono preposti,
i dirigenti in particolare:
a) assumono gli atti
di gestione del personale
secondo le norme del
CCNL, provvedono all’espletamento
delle procedure per
la selezione del personale
ed alle relative assunzioni
previste negli atti
di programmazione o
autorizzate dalla giunta,
alla stipula del contratto
individuale di lavoro,
all’attribuzione
del trattamento economico
accessorio. Hanno poteri
di iniziativa per l’applicazione
delle sanzioni disciplinari
ed assumono direttamente
i provvedimenti disciplinari
che per legge od in
base alle norme degli
accordi collettivi di
lavoro rientrano nella
loro competenza;
b) espletano le procedure
di appalto dei lavori
e di fornitura dei beni
e dei servizi previsti
in atti fondamentali
del consiglio o rientranti
nella ordinaria gestione
dei servizi, assumendo
tutti gli atti necessari,
comprese la determinazione
a contrattare e la conseguente
stipula dei contratti;
c) curano il corretto
svolgimento dei procedimenti
attribuiti all’ufficio
e individuano i dipendenti
responsabili della istruttoria
ed, eventualmente, dell’adozione
del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri
di regolarità
tecnica e contabile,
ove previsti, sulle
proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti
di gestione finanziaria,
di acquisizione delle
entrate rientranti nella
competenza dell’ufficio,
di spesa e liquidazione,
nei limiti e con le
modalità stabiliti
dai regolamenti, dal
Piano Esecutivo di Gestione
e dagli altri atti di
programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra
attribuzione prevista
dalla legge, dallo statuto
od eventualmente conferita
dal sindaco.
Sono di competenza dei
dirigenti gli atti costituenti
manifestazione di giudizio
e di conoscenza, gli
atti ricognitori, di
valutazione, d’intimazione
e di comunicazione,
gli accertamenti tecnici,
le certificazioni e
le legalizzazioni, i
verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti
riservati espressamente
dalla legge e dallo
statuto al Sindaco,
alla Giunta ed al Consiglio,
i dirigenti nell’esercizio
delle loro attribuzioni
assumono, con le modalità
stabilite dai regolamenti
e secondo i criteri
definiti negli atti
di indirizzo, provvedimenti
aventi rilevanza esterna,
comportanti accertamenti
e valutazioni anche
di carattere discrezionale.
Art.
47
Autorizzazioni, concessioni
e licenze di competenza
dei dirigenti
Oltre ai compiti indicati
al precedente articolo,
spettano ai dirigenti
nelle materie rientranti
nei servizi di cui hanno
la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni,
licenze e concessioni,
che costituiscono esecuzione
di disposizioni di leggi,
di regolamenti e di
atti o attuazione di
strumenti di pianificazione
generali e particolareggiati;
b) l’applicazione
delle sanzioni amministrative
per la violazione delle
leggi e dei regolamenti
comunali, anche in materia
edilizia, e l’adozione
degli atti connessi,
antecedenti e susseguenti,
compresi l’ingiunzione
di pagamento ed i provvedimenti
definitivi conseguenti
alla valutazione di
eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del
Sindaco nei servizi
di competenza statale
possono essere esercitate
dai dirigenti e dai
funzionari dell’ente
per delega solo nei
casi previsti dalla
legge.
Art.
48
Le determinazioni ed
i decreti
Gli atti dei dirigenti
e dei responsabili dei
servizi non diversamente
disciplinati da altre
disposizioni di legge,
dello statuto o dei
regolamenti, assumono
la denominazione di
“determinazioni”
e sono regolati secondo
le disposizioni del
presente articolo.
Gli atti del Sindaco
non diversamente disciplinati
dalla legge assumono
il nome di “decreti”.
Le determinazioni ed
i decreti hanno esecuzione
dal giorno stesso dell’adozione
o, nel caso in cui comportino
spesa, dalla data di
apposizione dell’attestazione
di copertura finanziaria.
A tal fine sono trasmessi
all’ufficio competente
e da questo restituiti,
previa registrazione
dell’impegno contabile,
entro cinque giorni.
Entro i successivi tre
giorni sono pubblicati
all’Albo Pretorio
per dieci giorni e depositati
in copia presso la segreteria
comunale.
Tutti gli atti del Sindaco
e dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi
sono numerati e classificati
unitariamente, con sistemi
di raccolta che ne individuano
la cronologia, la materia
e l’ufficio di
provenienza.
Capo II - I servizi
pubblici locali
Art.
49
I servizi pubblici comunali
1.
Il Comune può
istituire e gestire
servizi pubblici che
abbiano per oggetto
produzione di beni e
servizi o l’esercizio
di attività rivolte
a perseguire fini sociali
e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della
comunità locale.
2. I servizi da gestirsi
con diritto di privativa
sono stabiliti dalla
legge.
Art.
50
Forme di gestione dei
servizi pubblici
1.
Il consiglio comunale
può deliberare
l’istituzione
e l’esercizio
dei pubblici servizi
nelle seguenti forme:
a) In economia, quando
le modeste dimensioni
o per le caratteristiche
del servizio, non sia
opportuno costituire
un’istituzione
o un’azienda.
b) In concessione a
terzi quando esistano
ragioni tecniche, economiche
e di opportunità
sociale;
c) a mezzo di azienda
speciale, anche per
la gestione di più
servizi di rilevanza
economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione,
per l’esercizio
di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo società
per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora
si renda opportuna,
in relazione alla natura
del servizio da erogare,
la partecipazione di
altri soggetti pubblici
e privati;
f) a mezzo di convenzioni,
consorzi, accordi di
programma, unioni di
comuni nonché
in ogni altra forma
consentita dalla legge.
2. Il comune può
partecipare a società
per azioni, a prevalente
capitale pubblico per
la gestione di servizi
che la legge riserva
in via esclusiva al
comune.
3. Il comune può
altresì dare
impulso e partecipare,
anche indirettamente,
ad attività economiche
connesse ai suoi fini
istituzioniali avvalendosi
dei principi e degli
strumenti di diritto
comune.
Art.
51
Convenzioni
1.
Il consiglio comunale
può deliberare
apposite convenzioni
da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti
pubblici o con privati
al fine di fornire in
modo coordinato servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devonostabilire
i fini, la durata, le
forme di consultazione
degli enti contraenti,
i loro rapporti finanziari
e i reciproci obblighi
e garanzie.
Art. 52
L’Unione dei Comuni
In
attuazione dei principi
della legge di riforma
delle autonomie locali,
ed allo scopo di migliorare
la qualità e
l’efficienza dei
servizi e delle strutture
pubbliche, riducendone
i costi, il Consiglio
Comunale, ove sussistono
le condizioni, costituisce,
nelle forme e con le
finalità previste
dalla legge, unione
dei comuni.
Art.
53
Consorzi
1. Il Comune può
partecipare alla costituzione
di consorzi con altri
enti locali per la gestione
associata di uno o più
servizi secondo le norme
previste per le aziende
speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il
Consiglio Comunale approva,
a maggioranza assoluta
dei componenti, una
convenzione ai sensi
del precedente articolo,
unitamente allo statuto
del consorzio. Le convenzioni
per la gestione coordinata
di servizi, a favore
di più Comuni,
possono prevedere la
creazione di uffici
unici, con personale
distaccato, presso un
solo comune.
Art.
54
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la
definizione e l’attuazione
di opere, interventi
o di programmi di intervento
che richiedono, per
la loro completa realizzazione,
l’azione integrata
e coordinata del Comune
e di altri soggetti
pubblici, in relazione
alla competenza primaria
o prevalente del Comune
sull’opera o sugli
interventi o sui programmi
di intervento, promuove
la conclusione di un
accordo di programma
per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinare
i tempi, le modalità,
il finanziamento e ogni
altro connesso adempimento.
2. Qualora l’accordo
sia adottato con decreto
del Presidente della
Regione e comporti variazioni
degli strumenti urbanistici,
l’adesione del
sindaco allo stesso
deve essere ratificata
dal Consiglio Comunale
entro 30 giorni a pena
di decadenza.
TITOLO
V - DIFENSORE CIVICO
Art.
55
Il Difensore Civico
1. E’ istituito
l’Ufficio del
Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico
è nominato dal
Consiglio Comunale in
seduta pubblica, a scrutinio
segreto e con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri
assegnati al Comune.
3. Resta in carica per
la durata di tre anni
ed esercita le funzioni
fino all’insediamento
del successore, con
possibilità di
rielezione per non più
di una volta consecutiva.
4. Il Difensore Civico,
prima del suo insediamento,
presta giuramento nelle
mani del Sindaco con
la seguente formula:
<<Giuro di osservare
lealmente le leggi dello
Stato e di adempiere
le mie funzioni al solo
scopo del pubblico bene>>.
Art.
56
Incompatibilità,
decadenza, revoca
1. Non può essere
nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizione
di ineleggibilità
alla carica di Consigliere
Comunale;
b) i Parlamentari, i
Consiglieri Regionali,
Provinciali e Comunali,
i membri della Comunità
Montana e delle Unità
Sanitarie Locali, i
componenti dei Comitati
di Controllo sugli atti
dei Comuni , della provincia,
della Regione;
c) i Ministri di culto;
d) gli amministratori
e i dipendenti comunali,
nonché di enti
o imprese che abbiano
rapporti contrattuali
con l’Amministrazione
Comunale o che comunque
ricevano da essa a qualsiasi
titolo, sovvenzioni
o contributi;
e) chi esercita qualsiasi
attività di lavoro
autonomo o subordinato,
nonché qualsiasi
attività professionale
o commerciale, che costituisce
l’oggetto di rapporti
giuridici con l’Amministrazione
Comunale;
f) chi ha ascendenti
o discendenti ovvero
parenti o affini al
quarto grado, che siano
amministratori, Segretario
del Comune
2. Il Difensore Civico
decade per le stesse
cause per le quali si
perde la qualità
di Consigliere o per
sopravvenienza di una
delle cause di ineleggibilità
indicate nel comma precedente.
3. La decadenza è
pronunciata dal Consiglio
Comunale entro 10 giorni
dal verificarsi delle
cause di incompatibilità
ed ineleggibilità.
4. Il Difensore Civico
può essere revocato
dall’incarico,
con deliberazione motivata
del Consiglio Comunale,
da adottarsi a scrutinio
segreto con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri
assegnati, per gravi
inadempienze ai doveri
d’ufficio.
Art.
57
Mezzi e prerogative
1.
Il Comune provvede a
dotare il Difensore
Civico di un ufficio,
di strutture tecniche
e di personale adeguati
allo svolgimento delle
sue funzioni.
2. Il Difensore Civico
può intervenire,
su richiesta di cittadini
singoli o associati
o di propria iniziativa,
presso l’Amministrazione
Comunale, le aziende
speciali, le istituzioni,
i concessionari di servizi,
le società che
gestiscono servizi pubblici
nell’ambito del
territorio comunale,
per accertare che il
procedimento amministrativo
abbia regolare corso
e che gli atti siano
correttamente e tempestivamente
emanati.
3. A tal fine può
convocare il responsabile
del servizio intestato
a richiedere documenti,
notizie, chiarimenti,
senza che possa essergli
opposto il segreto d’ufficio.
Può, altresì,
proporre di esaminare
congiuntamente la pratica
entro termini prefissati
dallo statuto e dal
regolamento.
Acquisite tutte le informazioni
utili, espone verbalmente
o per iscritto il proprio
parere al cittadino
che ne ha richiesti
l’intervento;
intima, in caso di ritardo,
agli organi competenti
di provvedere entro
periodi temporali definiti;
segnala agli organi
sovraordinati le disfunzioni,
gli abusi e le carenze
riscontrati.
4. L’Amministrazione
ha l’obbligo di
specifica motivazione,
se il contenuto dell’atto
adottato non recepisce
i suggerimenti del difensore,
che può altresì,
chiedere il riesame
della decisione qualora
ravvisi irregolarità
o vizi procedurali.
5. Il Sindaco è
comunque tenuto a porre
la questione all’ordine
del giorno della prima
riunione dell’organo
competente.
6. Tutti i responsabili
di servizio sono tenuti
a presentare la massima
collaborazione all’attività
di Difensore Civico.
Art.
58
Rapporti con il Consiglio
1.
Il Difensore Civico
presenta annualmente
la relazione sull’attività
svolta, indicando le
eventuali disfunzioni
riscontrate, suggerendo
rimedi per la loro eliminazione
e formulando proposte
tese a migliorare il
buon andamento, l’imparzialità
dell’azione amministrativa.
2. La relazione viene
discussa dal Consiglio
e resa pubblica.
TITOLO
VI - FINANZA E CONTABILITÀ
Art.
59
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi
costituzionali e delle
leggi in materia di
finanza pubblica il
Comune ha autonomia
finanziaria, fondata
su certezza di risorse
proprie e trasferite.
Il Comune è titolare
di potestà impositiva
autonoma, che esercita
attraverso l’applicazione
di imposte e tasse e
la riscossione di tariffe,
corrispettivi e contributi
per l’erogazione
dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre
di ciascun anno o nel
diverso termine stabilito
dalla legge, il Consiglio
Comunale delibera il
bilancio di previsione
per l’anno successivo.
Il bilancio è
corredato della relazione
previsionale e programmatica,
redatta per programmi,
progetti ed interventi,
che evidenzi in maniera
distinta la spesa corrente
consolidata, la spesa
di sviluppo e quella
destinata agli investimenti.
La Giunta municipale
entro il trenta giugno
di ciascun anno presenta
al Consiglio per l’approvazione
il bilancio consuntivo
dell’anno precedente,
accompagnato da una
relazione illustrativa
dei risultati della
gestione, in rapporto
alle risorse economiche
conseguite ed agli obiettivi
definiti in sede previsionale
e programmatica.
I contenuti significativi
e caratteristici del
bilancio annuale saranno
resi noti ai cittadini
ed agli organismi della
partecipazione con adeguati
mezzi informativi tra
cui l’affissione
degli avvisi anche sulle
bacheche comunali.
Art.
60
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà
del Comune sono soggetti,
in relazione alla natura
ed alla destinazione,
al regime giuridico
proprio del demanio
e del patrimonio degli
enti pubblici.
La gestione dei beni
comunali s’ispira
ai principi della conservazione,
della valorizzazione
e dell’utilità
pubblica.
I beni non impiegati
per i fini istituzionali
dell’ente e non
strumentali alla erogazione
dei servizi, sono dati
di norma in locazione
o in uso, compatibilmente
con la loro natura,
a canoni tali da conseguire
un’adeguata redditività.
I beni comunali, mobili
ed immobili, sono registrati
in apposito inventario
da redigere, in conformità
alle disposizioni di
legge, secondo i principi
e le tecniche della
contabilità patrimoniale.
L’inventario è
tenuto aggiornato da
un funzionario designato
dal Sindaco.
Il funzionario incaricato
della tenuta dell’inventario
dei beni ha altresì
l’obbligo di conservare
i titoli, gli atti e
le scritture relative
al patrimonio del Comune.
Art.
61
Revisione economico-finanziaria
“Un
Revisore dei Conti,
nominato dal Consiglio
Comunale, esercita la
vigilanza sulla regolarità
contabile, economica
e finanziaria della
gestione del comune
e delle istituzioni.
Il Revisore attesta
la veridicità
delle scritture contabili
e la corrispondenza
del rendiconto alle
risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta
di deliberazione del
conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare
i dati e gli elementi
necessari per la valutazione
del livello di produttività
ed economicità
della gestione ed esprime
suggerimenti e proposte
tese a migliorarne l’efficienza
ed i risultati.
Nell’esercizio
delle sue attribuzioni,
il Revisore dei Conti
ha accesso a tutti gli
uffici comunali per
effettuare le verifiche
e gli accertamenti necessari
per l’espletamento
dell’incarico
ed ha diritto ad ottenere
direttamente dagli stessi
copia degli atti e dei
documenti necessari.
Il regolamento di contabilità
definisce le funzioni
del Revisore dei Conti
e può attribuire
allo stesso ulteriori
compiti di verifica
e controllo, rispetto
a quelli previsti dalla
legge, nonché
di supporto all’attività
degli organi amministrativi
dell’ente.
Il regolamento di contabilità
disciplina l’organizzazione
ed il funzionamento
dell’organo, le
modalità di presentazione
al Consiglio Comunale
del referto su gravi
irregolarità
della gestione e specifica
i rapporti del Revisore
con gli organi elettivi
e burocratici.
Il Comune mette a disposizione
del Revisore le strutture
logistiche, il personale
ed i mezzi necessari
per lo svolgimento dei
propri compiti.
Il Comune comunica al
tesoriere entro venti
giorni il nominativo
del Revisore.
Art. 62
Controllo di gestione
e controllo di qualità
Al fine di verificare
lo stato d’attuazione
degli obiettivi programmati,
nonché l’efficienza,
l’efficacia e
l’economicità
della gestione, è
istituito il controllo
di gestione, secondo
le norme e con le modalità
disciplinate nel regolamento
di contabilità.
Per i servizi gestiti
direttamente dall’ente
e per quelli eventualmente
erogati attraverso le
istituzioni, deve essere
posto in essere un sistema
di rilevazione dei costi
e dei ricavi secondo
le tecniche della contabilità
economica analitica,
tenendo conto dell’articolazione
organizzativa degli
uffici e dei servizi.
Per l’esercizio
del controllo di gestione
il Comune può
avvalersi di professionalità
esterne all’ente
o di società
ed organismi specializzati.
Nei servizi erogati
all’utenza il
comune definisce gli
standard qualitativi
e quantitativi delle
prestazioni e determina
indici e parametri idonei
a misurare e valutare
i risultati conseguiti.
Il livello qualitativo
e quantitativo dei servizi
è periodicamente
verificato con gli utenti,
attraverso idonee forme
di consultazione anche
a campione, ed è
costantemente adeguato
al mutare delle esigenze
e della domanda.
Art.
63
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio
di Tesoreria che comprende
:
a) la riscossione di
tutte le entrate , di
pertinenza Comunale,
versate dai debitori
in base ad ordini di
incasso e liste di carico
e dal concessionario
del servizio di riscossione
dei tributi;
b) la riscossione di
qualsiasi altra somma
spettante di cui il
tesoriere è tenuto
a dare comunicazione
all’ente entro
tre giorni;
c) il pagamento delle
spese ordinate mediante
mandati di pagamento
nei limiti degli stanziamentoi
di bilancio e dei fondi
di cassa disponibili;
TITOLO VII - DISPOSIZIONE
FINALE
Art.
64
Adozione dei regolamenti
1.
L’adozione dei
regolamenti deve avvenire
nel rispetto delle leggi
e del presente Statuto.
Art. 65
Entrata in vigore
1.
Il presente Statuto,
da pubblicarsi sul bollettino
ufficiale della Regione,
entra in vigore decorsi
30 giorni dalla sua
affissione all’Albo
Pretorio del Comune.
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