STATUTO COMUNALE
LO STATUTO COMUNALE

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia del Comune
Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2
Il territorio, Sede, stemma ed il gonfalone
1. La circoscrizione del Comune di Castelpetroso è costituita, oltre che dal capoluogo, dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: INDIPRETE, GUASTO, PASTENA, CASALE e CAMERE.

2. Il territorio del comune è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali dal n. 1 al n. 63, si estende per Kmq 22,62 ed è confinante Sud con il Comune di CASTELPIZZUTO, a Sud - Est ed a Nord – Est con il Comune di SANTA MARIA DEL MOLISE, a Nord - Ovest con i Comuni di CARPINONE e PETTORANELLO DEL MOLISE.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ad esprimere la propria volontà mediante referendum.
4. La sede del Comune è in Castelpetroso, alla Via S. Rocco, n. 2, dove di norma si riuniscono gli organi elettivi e collegiali.
5. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 3
Le Funzioni
1. Al Comune sono attribuite le funzioni di governo e di amministrazione necessarie per la cura di interessi generali affidati alle sue competenze relativamente alla popolazione e realizzabili nel proprio territorio.
2. Il Comune di CASTELPETROSO esercita funzioni proprie e funzioni delegate.

Art. 4
Le funzioni delegate
1. La legge, statale o regionale, può demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a organi diversi.
2. L’esercizio delle funzioni delegate è disciplinato nello stesso provvedimento di delega o, in mancanza di quest’ultimo ed in conformità alle direttive impartite dal delegante, dai regolamenti di attuazione.
3. Le spese necessarie all’esercizio delle funzioni delegate sono a carico del soggetto delegante.

Art. 5
I settori organici
1. Il Comune opera, principalmente, e non esclusivamente, nei seguenti settori organici:
a) Sviluppo economico con particolare riguardo ai settori dell’artigianato, del turismo e del commercio;
b) Assetto ed utilizzazione del territorio e tutela dell’ambiente;
c) Urbanistica ed edilizia;
d) Tutela della salute;
e) Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico;
f) Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero anche nelle sue espressioni religiose;
g) Lavori per la realizzazione di opere pubbliche;
h) Trasporti urbani e traffico;
i) Servizi primari ed assistenza sociale;
2) Il Comune concorre ad operare ai fini dell’approfondimento delle infrastrutture nei settori della pubblica istruzione, giustizia, protezione civile, sport e spettacolo e della ricerca scientifica e tecnologica.
3) Il Comune promuove l’attuazione e la gestione, anche in forma consortile, di un sistema di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, circoscrivendo il più possibile il fenomeno delle discariche e privilegiando le forme di riciclaggio.

Art. 6
Lo sviluppo economico
1) Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni confinanti ed istituzioni sovracomunali, coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2) Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato; adotta le iniziative per la realizzazione nelle aree destinate ad esso, delle infrastrutture e dei servizi necessari al fine di consentire una più vasta collocazione ed una più equa remunerazione del lavoro.
3) Tutela e promuove le attività agricole; attua iniziative volte a razionalizzare il settore.
4) Promuove le iniziative volte a valorizzare l’immagine del Comune di Castelpetroso, anche attraverso il ricorso alla pubblicizzazione dei propri prodotti, nel Molise, in Italia ed all’estero, con particolare riguardo ai luoghi di residenza degli emigrati da Castelpetroso.
5) Sviluppa le attività turistiche, anche attraverso iniziative culturali ed artistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e di quelli ricettivi, contribuendo alla costituzione di spazi di verde attrezzato, di parchi e riserve naturali, compatibilmente con le esigenze di conservazione e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
6) Promuove le iniziative agroturistiche e quelle di turismo religioso (queste ultime attraverso la valorizzazione del SANTUARIO della MADONNA ADDOLORATA).
7) Promuove programmi atti a fornire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l’occupazione giovanile.

Art. 7
L’assetto e l’utilizzazione del territorio
1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2) A tal fine il Comune opera in conformità alle principali vocazioni del suo territorio ed, in particolare, nel rispetto dei beni storici, artistici ed archeologici, dell’ambiente e del paesaggio.
3) Attua un sistema di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, ed alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
4) Predispone, nell’ambito delle proprie competenze, strumenti di pronto intervento, da attivarsi al verificarsi di pubbliche calamità.
5) Promuove e coordina le associazioni di volontariato.
6) In collaborazione con gli altri enti locali ed eventualmente con quella di enti pubblici e associazioni private, promuove la costituzione di centri per lo studio, l’analisi e la pianificazione del proprio territorio e delle risorse in esso comprese, e per la tutela dell’ambiente, anche attraverso l’introduzione e l’apporto di sistemi informatici e telematici.

Art. 8
La tutela della salute
1) Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, e delle persone anziane.
2) Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento oltre che agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, ed agli abbandonati di qualsiasi età, sesso e nazionalità.
3) Tale fine viene perseguito mediante il ricorso a forme consortili o convenzioni con enti o istituti di ricerca scientifica, università, istituti di credito ed altri enti pubblici o privati.

Art. 9
La tutela del patrimonio naturale storico ed artistico.
1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per il recupero del centro storico, inclusi il castello ed il borghetto medioevale, e delle aree ed edifici degradati , compatibilmente con le caratteristiche estetiche ed architettoniche, nel rispetto della legislazione vigente.
2) Attua, inoltre, piani per la valorizzazione, il recupero e la migliore utilizzazione delle aree suscettibili di dissesto idrogeologico, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
3) Promuove la costituzione di una riserva perenne e la trasformazione in riserve perenni delle riserve naturali esistenti, anche in conformità alle nuove norme C.E.E.

Art. 10
La promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero
1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e tradizioni locali; a tal fine il Comune può ricorrere alla collaborazione di enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali.
2) Promuove tutte le azioni dirette alla costruzione di una Federazione europea fondata sulle autonomie locali e quelle volte alla promozione di <<gemellaggio>> in cui siano rappresentate oltre all’Amministrazione comunale, le forze vive locali (politiche, sociali, economiche, culturali, ecc.)
3) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, migliorando e potenziando gli impianti sportivi.
4) Promuove, secondo le proprie competenze, nel proprio territorio, le iniziative volte a disciplinare la caccia nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente e di conservazione e/o incremento della fauna esistente.

Art. 11
Servizi pubblici
1) Il Comune, per la gestione di servizi che per la loro complessità e dimensione non possono essere espletati direttamente, richiedendo essi un apparato organizzativo complesso e/o l’impiego di particolari conoscenze tecnico economico – gestionali, può disporre :
a) La costituzione di aziende municipalizzate;
b) La partecipazione ad altri consorzi o società per azioni a prevalente capitale pubblico;
c) La stipula di apposita convenzione con altri Comuni, Province, Comunità Montane, enti privati e pubblici o anche con terzi interessati alla gestione del servizio.
d) Apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 12
Statuto comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione previste dalla legge.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, effettuata secondo la legge al termine del procedimento di approvazione dopo l’approvazione dell’Organo di Controllo regionale.
Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie.
Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise che ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 13
Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la SegreteriaComunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’albo pretorio.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione ed in particolare affiggendo avvisi degli stessi su tutte le bacheche comunali, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.


Art. 14
Albo Pretorio
Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
Gli avvisi di qualsiasi genere, nel rispetto della Legge sulla privacy, oltre all’Albo Pretorio vanno affissi anche nelle bacheche comunal

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi di governo

Art. 15
Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.


Capo II - Il Consiglio

Art. 16
Elezione, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri.
L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o – in mancanza – dal presente statuto.
Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell’Organo.
Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
Il regolamento di cui al comma 3 disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto.
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all’esterno dell’edificio in cui si tiene l’adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, e quella recante lo stemma regionale, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui l’Organo esercita le proprie funzioni ed attività.
Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Art. 17
I Consiglieri

I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
Un quinto dei Consiglieri hanno diritto a richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio e l’inserimento all’ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni; il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, privilegiando forma che consentano l’informazione dei cittadini e la tempestività dell’esame delle istanze.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Art. 18
Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Art. 19
Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’assemblea procede alla convalida degli eletti.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.

Art. 20
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.
Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del consiglio.

Art. 21
Competenze del Consiglio

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare, salvo l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3°, criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini.
d) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
e) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
f) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
g) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
h) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
i) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
l) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta
m) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
n) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 22
Le Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel proprio seno commissioni permanenti e commissioni temporanee, al fine di favorire lo svolgimento, l’approfondimento e lo snellimento dell’attività degli organi con funzioni di controllo sullo stato di attuazione dei propri indirizzi.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a cui far pervenire i pareri obbligatori.

3. Il funzionamento e la composizione delle stesso sono stabiliti con apposito regolamento.

4. Qualora il Consiglio non proceda alla nomina della commissione, le funzioni attribuite a quest’ultima possono essere svolte dalla conferenza dei rappresentanti dei gruppi politici.


Art. 23
La conferenza dei rappresentanti dei gruppi politici

1. La conferenza dei rappresentanti dei gruppi politici sarà stabilita con apposito regolamento.


Art. 24
Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.


Art. 25
Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.


Capo III - Il Sindaco

Art. 26
Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.
Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.


Art. 27
Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le
modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 28
Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 29
Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 30
Cessazione dalla carica di Sindaco

L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio, il quale ha l’obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.


Capo IV - La Giunta

Art. 31
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 4, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti prioritariamente tra i Consiglieri. Può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

3. L’Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non ha diritto a voto.
Art. 32
Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 33
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo.
Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 34
Revoca degli Assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Capo V - Norme comuni

Art. 35
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 36
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali
Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall’assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.
TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

Capo I - Circoscrizioni comunali

Art. 37
Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni.
L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 38
Referendum consultivo

1. Le questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera comunità possono essere sottoposte a Referendum consultivo, su richiesta dei cittadini elettori del Comune nella misura del 10% degli iscritti nelle liste elettorali; non possono essere indetti Referendum in materia di :
a) Tariffe e tributi;
b) Atti compiuti nell’adempimento di obblighi di leggi statali e regionali;
c) Atti e provvedimenti inerenti alla tutela delle minoranze etniche e religiose.
2. La richiesta di Referendum va presentata al segretario Comunale che ne verifica la regolarità; successivamente e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione, la proposta va discussa dal Consiglio Comunale che ne dichiara l’ammissibilità o meno.
3. Modalità e materie referendarie sono disciplinate da apposito regiolamento.

Art. 39
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L’organizzazione amministrativa

Art. 40
Ordinamento degli uffici e dei servizi

L’organizzazione generale dell’Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all’applicazione delle disposizioni generali.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell’incarico.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell’ente.

Art. 41
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto di diritto pubblico e privato ed alle collaborazioni ad elevato contenuto professionali;
d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso;
Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 42
Incarichi ed indirizzi di gestione
“Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.
E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 43
Il Segretario comunale
“Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.
Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.

Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
Il segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.
Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente”.


Art. 44
Il Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionati apicali dell’ente.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 45
Il Direttore Generale
“Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.
Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.
A tal fine il direttore:
a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.
La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo.
Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico”.

Art. 46
Gestione amministrativa

I dirigenti sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.
Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 47
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell’ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 48
Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni.
Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.


Capo II - I servizi pubblici locali

Art. 49
I servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 50
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) In economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda.
b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzioniali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 51
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devonostabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.


Art. 52
L’Unione dei Comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, ed allo scopo di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi e delle strutture pubbliche, riducendone i costi, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione dei comuni.

Art. 53
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. Le convenzioni per la gestione coordinata di servizi, a favore di più Comuni, possono prevedere la creazione di uffici unici, con personale distaccato, presso un solo comune.

Art. 54
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 55
Il Difensore Civico
1. E’ istituito l’Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Resta in carica per la durata di tre anni ed esercita le funzioni fino all’insediamento del successore, con possibilità di rielezione per non più di una volta consecutiva.
4. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: <<Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene>>.

Art. 56
Incompatibilità, decadenza, revoca
1. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri della Comunità Montana e delle Unità Sanitarie Locali, i componenti dei Comitati di Controllo sugli atti dei Comuni , della provincia, della Regione;
c) i Ministri di culto;
d) gli amministratori e i dipendenti comunali, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisce l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione Comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini al quarto grado, che siano amministratori, Segretario del Comune
2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale entro 10 giorni dal verificarsi delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
4. Il Difensore Civico può essere revocato dall’incarico, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, da adottarsi a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio.

Art. 57
Mezzi e prerogative

1. Il Comune provvede a dotare il Difensore Civico di un ufficio, di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio intestato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati dallo statuto e dal regolamento.
Acquisite tutte le informazioni utili, espone verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesti l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
4. L’Amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
5. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno della prima riunione dell’organo competente.
6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a presentare la massima collaborazione all’attività di Difensore Civico.

Art. 58
Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta annualmente la relazione sull’attività svolta, indicando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento, l’imparzialità dell’azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 59
Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi tra cui l’affissione degli avvisi anche sulle bacheche comunali.

Art. 60
Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 61
Revisione economico-finanziaria

“Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.
Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.
Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni il nominativo del Revisore.


Art. 62
Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.
Nei servizi erogati all’utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Art. 63
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende :
a) la riscossione di tutte le entrate , di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamentoi di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;


TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 64
Adozione dei regolamenti

1. L’adozione dei regolamenti deve avvenire nel rispetto delle leggi e del presente Statuto.


Art. 65
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

 
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