REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Art.
1
Finalità
1.
Il funzionamento del
Consiglio comunale
è disciplinato
del D.lgs 18/08/2000
n. 267 e successive
modifiche e integrazioni,
dallo Statuto e dal
presente regolamento.
Art.
2
Il consiglio comunale
-
Il
consiglio comunale,
depositario della
volontà dei
cittadini di Castelpetroso,
eletto mediante suffragio
popolare diretto,
è l'organo
di indirizzo e controllo
politico - amministrativo
del Comune.
Art.
3
Composizione
1.
Il consiglio comunale
di Castelpetroso è
composto di n°
12 membri eletti con
il sistema maggioritario,
contestualmente all'elezione
del sindaco, secondo
le modalità
stabilite dall'articolo
71 5 D.lgs 18/08/2000
n. 267.
Art.
4
Consigliere anziano
1.
E' colui che ha ottenuto
la maggior cifra individuale,
con esclusione del
sindaco neo eletto
e dei candidati alla
carica del sindaco,
proclamati consiglieri
ai sensi dell'articolo
71, comma 9, del D.lgs
18/08/2000 n. 267.
Art.
5
Durata in carica del
consiglio
1.
Il consiglio comunale
inizia la sua attività
con la convalida dei
consiglieri eletti
e dura in carica sino
all'elezione del nuovo
consiglio, limitandosi,
dopo la pubblicazione
del decreto di indizione
dei comizi elettorali,
ad adottare gli atti
urgenti ed improrogabili.
2. I consiglieri entrano
in carica all'atto
della proclamazione
ovvero, in caso di
surrogazione, non
appena adottata dal
consiglio la relativa
deliberazione.
Art.
6
Sessioni del consiglio
1.
Il Consiglio comunale
si riunisce in sessione
ordinaria per deliberare
le linee programmatiche
di mandato, il conto
consuntivo dell'esercizio
precedente e il bilancio
di previsione per
l'anno successivo.
2. Il consiglio comunale
si riunisce, altresì,
in sessione straordinaria
od urgente ogni qualvolta
se ne ravvisi la necessità,
per determinazione
del Sindaco o del
Vice Sindaco in caso
di assenza dalla sede
o infermità
del Sindaco, per domanda
- contenente l'oggetto
o gli oggetti da trattare,
purché di competenza
consiliare - di un
quinto dei consiglieri,
per ordine del Prefetto.
3. La riunione del
Consiglio a domanda
di un quinto dei consiglieri
deve avvenire entro
venti giorni dalla
data della presentazione
della richiesta. Qualora
il Sindaco non vi
provveda, la convocazione
è disposta
dal Prefetto, secondo
legge.
Art.
7
Convocazione
1.
La convocazione del
consiglio comunale
e' fatta dal sindaco
con avvisi scritti
da far consegnare
dal messo comunale
- che ne deve rilasciare
apposita attestazione
- al domicilio dei
consiglieri cinque
giorni liberi prima
di quello fissato
per le sessioni ordinarie;
tre giorni liberi
prima di quello fissato
per le sessioni straordinarie
e almeno ventiquattr'ore
prima della seduta
per le convocazioni
di urgenza.
2. L'inosservanza
delle norme di convocazione
rende invalida la
seduta. Tuttavia l'invalidità
deve ritenersi sanata
qualora il consigliere
interessato sia presente
alla riunione e dichiari
di non opporsi alla
trattazione degli
argomenti iscritti
all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione
deve indicare:
- ad iniziativa di
chi e' convocato il
consiglio;
- giorno, ora e luogo
della convocazione;
- se trattasi di convocazione
ordinaria;
- l'elenco degli argomenti
da trattare.
4. L'avviso di prima
convocazione può
contenere anche il
giorno della seconda
convocazione nel caso
la prima andasse deserta.
5. Dovendosi aggiungere,
all'ordine del giorno
già diramato,
nuovi argomenti, occorre
darne avviso ai singoli
consiglieri almeno
ventiquattr'ore prima
dell'adunanza.
6. Nel caso che il
consiglio non riesca
ad esaurire in una
sola seduta l'ordine
del giorno e deliberi
di rinviare ad altro
giorno la trattazione
degli affari rimasti
in sospeso, occorre
inviare l'avviso della
nuova seduta ai soli
consiglieri non intervenuti
alla prima.
7. La seduta resta
valida ancorché
la durata si protragga
oltre la mezzanotte
del giorno di convocazione.
8. Copia dell'ordine
del giorno di ogni
seduta consiliare
deve essere pubblicata
all'albo pretorio
almeno ventiquattr'ore
prima della seduta;
altra copia deve essere
trasmessa al prefetto,
il quale può
intervenire alle sedute,
senza diritto al voto,
personalmente o a
mezzo di rappresentante
e ai revisori dei
conti i quali, pure,
hanno diritto di assistere
alle sedute del consiglio
per collaborare nelle
sue funzioni di indirizzo
e controllo. Per garantire
l'esercizio alla informazione
l'ordine del giorno
sarà affisso
anche in altri luoghi
pubblici.
Art.
8
Deposito degli atti
1.
Tutti gli atti relativi
agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno
devono essere depositati
nella segreteria del
comune, almeno 36
ore prima delle sedute
ordinarie e straordinarie
e almeno 24 ore prima
per le convocazioni
d’urgenza.
2. L'orario di consultazione
è quello di
ordinario funzionamento
dell'ufficio di segreteria
del Comune.
Art.
9
Sede delle adunanze
1. Il consiglio comunale
si riunisce di norma
presso la sede comunale,
in apposita sala.
2. Per esigenze eccezionali
dovute all'inagibilità
o alla indisponibilità
della sede oppure
ad altre cause motivate,
il sindaco, può
disporre la convocazione
in luogo diverso dalla
sede comunale.
3. In questo caso
deve essere dato avviso
ai cittadini con manifesti
da affiggere nei principali
luoghi pubblici dell'abitato
almeno ventiquattr'ore
prima.
Art.
10
Prima adunanza del
consiglio
1.
La prima seduta del
consiglio è
convocata e presieduta
dal sindaco entro
il termine perentorio
di dieci giorni dalla
proclamazione e deve
tenersi entro il termine
di dieci giorni dalla
convocazione. In caso
di inosservanza dell'obbligo
di convocazione, vi
provvede in via sostitutiva
il prefetto.
2. In tale adunanza
il consiglio provvede,
prima di ogni altra
questione, ai seguenti
punti:
a) esame delle condizioni
di eleggibilità
e convalida degli
eletti;
b) giuramento del
Sindaco.
c) comunicazione del
sindaco circa la nomina
degli assessori e
del vice – Sindaco.
Art.
11
Procedura per la convalida
degli eletti
1.
Dichiarata aperta
la seduta, il sindaco
relaziona sull'argomento
e, ancorché
non sia stato prodotto
alcun reclamo, invita
il consiglio ad esaminare
le condizioni degli
eletti a norma del
Capo II - Titolo III
del D.lgs. 267/2000,
dichiarando la ineleggibilità
di coloro per i quali
non sussistono le
condizioni e provvedendo
secondo la procedura
indicata all’art.
69.
2. Alla discussione
ed alla votazione
degli argomenti riguardanti
la ineleggibilità
o l'incompatibilità
dei neo-eletti possono
prendere parte anche
coloro la cui eleggibilità
od incompatibilità
sia contestata.
3. In caso di dimissioni
di un consigliere
neo-eletto, presentate
prima della convalida,
il consigliere viene
prima convalidato,
poi dichiarato dimissionario
e quindi sostituito
ai sensi del comma
1.
Art.12
Nomina della giunta
- Comunicazione del
sindaco e presa d'atto
1.
Nella medesima seduta
successiva all'elezione,
dopo la convalida
degli eletti, il sindaco
effettua la comunicazione
relativa alla nomina
di n°4 (quattro)
assessori componenti
la giunta comunale,
tra i quali un Vice
Sindaco ai sensi del
2° comma dell’art.
46 del D.lgs. 267/2000.
Art.
13
Indirizzi di governo
proposti dal sindaco
- Esame ed approvazione
1.
Nella prima seduta
del Consiglio, sono
presentate, da parte
del Sindaco, sentita
la Giunta, le linee
programmatiche relative
alle azioni e ai progetti
da realizzare durante
il mandato politico
amministrativo.
2. Ciascun consigliere
comunale ha il pieno
diritto di intervenire
nella definizione
delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e
le modifiche, mediante
appositi emendamenti
da depositarsi nella
segreteria comunale
24 ore prima della
seduta.
3. E' facoltà
del consiglio provvedere
ad integrare, nel
corso del mandato,
le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze
e delle problematiche
che dovessero emergere
in ambito locale.
Art.
14
Sedute del consiglio
1.
Le sedute del consiglio
comunale sono pubbliche,
salvo i casi cui si
tratti di questioni
concernenti persone.
2. La seduta può
essere tenuta segretamente
per un determinato
argomento se la richiesta
e' motivata ed approvata
a maggioranza.
Art.
15
Validità delle
sedute di prima convocazione
1. Le sedute consiliari
di prima convocazione
sono valide quando
sono presenti almeno
n° sette componenti
del Consiglio. Se
tale numero non e'
raggiunto entro un'ora
da quella fissata,
la seduta e' dichiarata
deserta e viene redatto
apposito verbale.
2. Non concorrono
a determinare la validità
dell'adunanza:
a) i consiglieri che
hanno l'obbligo di
astenersi;
b) coloro che si allontanano
dalla sala della riunione
prima del voto.
Art.
16
Validità delle
sedute di seconda
convocazione
1.
La seduta di seconda
convocazione si ha
quando la prima sia
stata dichiarata deserta
per mancanza di numero
legale o quando sia
venuto meno il numero
legale nel corso della
seduta di prima convocazione.
2. Sia nel corso della
seduta di prima convocazione
e sia nel corso di
quella di seconda
convocazione, l'accertamento
della presenza del
numero legale deve
essere espressamente
richiesto da uno o
più consiglieri.
3. Per la validità
della seduta di seconda
convocazione e' sufficiente
la presenza di almeno
quattro consiglieri.
4. L'avviso di seconda
convocazione deve
essere consegnato
ai consiglieri almeno
ventiquattr'ore prima
dell'inizio della
seduta; se pero' nell'avviso
di convocazione del
consiglio fosse stato
indicato anche il
giorno della eventuale
seconda convocazione,
l'avviso di quest'ultima
e' rinnovato ai soli
consiglieri non intervenuti
alla seduta di prima
convocazione.
5. Nella seduta di
seconda convocazione
il consiglio non può
deliberare su proposte
non comprese nell'ordine
del giorno della seduta
di prima convocazione
ove non sia stato
dato avviso nei modi
e termini previsti
dal precedente art.
7.
6. Non possono essere
deliberati, col quorum
stabilito per le sedute
di seconda convocazione,
gli argomenti per
i quali e' richiesto
l'intervento di un
determinato numero
di consiglieri stabilito
dalla legge, dallo
statuto o dai regolamenti.
7. Ogni consigliere,
che entra in sala
dopo fatto l'appello
o che si allontana
prima del termine
della seduta, deve
darne avviso al segretario
per l'annotazione.
Art.
17
Esposizione delle
bandiere
1.
Durante il corso delle
sedute consiliari
saranno esposte all'esterno
del palazzo comunale
la bandiera nazionale
e quella del comune,
la prima a destra
della seconda.
Art.
18
Pubblicità
delle sedute
1. Il pubblico può
assistere alle sedute
consiliari che non
siano segrete, restando
a capo scoperto, in
silenzio, con divieto
assoluto di fumare,
mantenendo contegno
riguardoso ed astenendosi
da qualsiasi segno
di approvazione o
di disapprovazione.
2. Qualora il pubblico
non osservi la dovuta
disciplina, il sindaco
può disporre
l'allontanamento dei
soggetti turbolenti
anche a mezzo della
forza pubblica.
3. Qualora non sia
possibile distinguere
i responsabili del
disordine, il presidente
può ordinare
lo sgombero della
sala e la prosecuzione
della riunione del
consiglio senza la
presenza del pubblico
o permettere di assistere
soltanto a singole
persone, stampa e
impiegati del comune.
4. In caso di scioglimento
dell'adunanza per
motivo di ordine pubblico,
il consiglio si intende
convocato automaticamente
per il giorno successivo
non festivo per la
continuazione della
seduta, tranne che
non abbia deliberato
diversamente.
5. Nessuno può
entrare armato nella
sala dove e' riunito
il consiglio.
Art.
19
Disciplina delle sedute
1.
Il sindaco assicura
lo svolgimento ordinato
delle sedute del consiglio
concedendo ai consiglieri
la facoltà
di parlare secondo
l'ordine della richiesta;
dirigendo e moderando
la discussione; togliendo
la parola all'oratore
che trascenda nei
discorsi, provochi
o faccia dell'ostruzionismo;
richiamando i consiglieri
che discutono o interloquiscano
senza aver chiesto
ed ottenuto la parola
o che interrompono
i colleghi che stanno
parlando; impedendo
ogni intemperanza
sia da parte del pubblico
che dei consiglieri.
2. Qualora un consigliere
assuma comportamenti
tali da turbare l'ordine
della seduta o la
libertà delle
discussioni ovvero
pronunzia parole ingiuriose,
sconvenienti o comunque
offensive, il sindaco
lo invita formalmente
a modificare atteggiamento.
Se il consigliere
richiamato persiste
nella trasgressione,
il sindaco gli toglie
la parola.
3. Se ancora il consigliere
continua a trasgredire
il richiamo, il sindaco
può sciogliere
la seduta.
Art.
20
Svolgimento delle
sedute
1. Non oltre l'ora
di tolleranza di cui
al precedente articolo
15, il sindaco invita
il segretario comunale
a fare l'appello dei
consiglieri.
2. Accertata l'esistenza
del numero legale
costituito dalla meta'
più uno dei
consiglieri in carica,
il sindaco dichiara
aperta la seduta.
3. Il sindaco dà
inizio alla discussione
degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno,
seguendo la loro progressione.
4. E', tuttavia, facoltà
del consiglio decidere,
ove ricorrano ragioni
di opportunità,
la variazione di tale
progressione, dietro
richiesta del sindaco
o di un consigliere.
5. La modifica dell'ordine
della trattazione
degli argomenti può
avvenire senza votazione
se nessuno dei consiglieri
si opponga, diversamente
decide il consiglio,
a maggioranza di voti,
dopo l'intervento
di un consigliere
favorevole e di un
consigliere sfavorevole
alla proposta.
6. Nessun affare può
essere sottoposto
alla discussione e
alla deliberazione
del consiglio se non
risulta iscritto all'ordine
del giorno.
Art.
21
Ordine della discussione
1.
La discussione di
ciascun argomento
procede secondo l'ordine
seguente:
a) discussione generale;
b) discussione particolareggiata
sugli articoli, capi
o voce dell'oggetto
con l'eventuale presentazione
di emendamenti o di
aggiunte;
c) votazione complessiva
sull'oggetto o su
mozioni ed ordini
del giorno che fossero
stati presentati.
Art.
22
Modalità della
discussione
1.
Su ciascuno degli
argomenti iscritti
all'ordine del giorno
relaziona il soggetto
proponente illustrando
la proposta ed evidenziando
il parere di regolarità
tecnica e di regolarità
contabile espressi
dai competenti funzionari
del comune.
Il Presidente, per
le esigenze del Consiglio,
può invitare
nella sala i funzionari
comunali perché
effettuino relazioni
o diano informazioni
e quant'altro risulti
necessario. Possono
essere altresì
invitati consulenti
nonché professionisti
incaricati di progettazione
e studi per conto
dell'Amministrazione,
per fornire illustrazioni
e chiarimenti.
2. Le proposte possono
essere illustrate
anche a mezzo di relazione
scritta, distribuita
ai consiglieri prima
o durante la seduta.
3. Alla discussione
prendono parte i consiglieri
dopo aver ottenuto
dal Sindaco facoltà
di parlare.
4. I consiglieri parlano
dal proprio banco
rivolgendosi all'assemblea.
Nessun consigliere
può prendere
la parola più
di due volte sullo
stesso argomento:
la prima per esprimere
il proprio pensiero;
la seconda per replicare
e per dichiarazione
di voto.
5. Ogni intervento
del consigliere, sia
scritto che orale
non può superare
i 15 minuti; su argomenti
di particolare importanza,
il sindaco può
consentire il superamento
del limite di cui
innanzi.
6. Al consigliere
che eccede il limite
di tempo consentito
o che si discosta
dall'argomento in
discussione, il sindaco,
dopo formale invito
a cessare di parlare
oppure ad attenersi
all'argomento, può
togliere la parola.
7. Nessuno, ad eccezione
del sindaco, può
interloquire quando
altri hanno la parola
e tantomeno interrompere
l'oratore.
8. Sono vietate le
spiegazioni a dialogo.
9. Non può
essere concessa la
parola nel corso delle
votazioni, salvo per
richiamo al regolamento.
10. A conclusione
della discussione
oppure qualora nessun
consigliere chiede
la parola, il sindaco
mette ai voti la proposta
di deliberazione,
con gli eventuali
emendamenti presentati
ed approvati nel corso
della discussione.
Art.
23
Fatto personale
1.
Il consigliere può
ottenere la parola
per fatto personale
quando si è
sentito censurato
nella propria condotta
o accusato di fatti
non veri o di opinioni
non espresse.
2. In questo caso,
chi chiede la parola
deve sommariamente
accennare in che consiste
il fatto personale;
il sindaco decide
se esso sussista o
meno. Se il sindaco
non lo ravvisi, sarà
interpellato il consiglio
che deciderà
per alzata di mano,
senza discussione.
Art.
24
Richiami al regolamento
1.
E' permesso ad ogni
consigliere chiedere
la parola per il richiamo
al regolamento anche
per il rispetto delle
norme disciplinanti
la discussione degli
argomenti all'ordine
del giorno.
2. In tale richiamo
possono prendere la
parola, oltre al proponente,
un consigliere a favore
e un consigliere contro.
Entrambi possono parlare
per non più
di 5 minuti.
3. La votazione sul
richiamo viene espressa
per alzata di mano.
Art. 25
Questioni pregiudiziali
1.
Se uno o più
consiglieri ritengono
che un dato argomento
iscritto all'ordine
del giorno non debba
discutersi, o che
la discussione e la
deliberazione debbano
essere rinviate per
un certo tempo, dovranno
proporlo prima che
sia iniziata la discussione.
2. La proposta di
non discutere o di
non proseguire la
discussione su di
un argomento oppure
di rinviare la trattazione
e la deliberazione
per un certo tempo,
è messa ai
voti e il consiglio
vi decide a maggioranza
assoluta.
Art.
26
Emendamenti all'oggetto
della discussione
1.
Ogni consigliere può
presentare per iscritto,
anche durante la discussione,
emendamenti aggiuntivi
o modificativi all'oggetto
della discussione.
Gli emendamenti devono
essere sottoposti
a votazione prima
dell'oggetto cui si
riferiscono, dandone
la precedenza a quelli
soppressivi.
2. Gli emendamenti
di cui al comma precedente
possono essere ritirati
da chi li ha presentati
fino a che non si
è deliberato
sugli stessi; possono,
però, essere
ripresi da altro consigliere
e sostenuto a nome
proprio.
3. Gli emendamenti
sono messi in votazione
secondo l'ordine di
presentazione.
Art.
27
Ordini del giorno
1.
Ogni consigliere può
presentare sugli argomenti
di discussione ordini
del giorno ed illustrarli.
2. Gli ordini del
giorno possono essere
presentati durante
la discussione o a
discussione conclusa.
3. Gli ordini del
giorno sono letti
dal sindaco dopo la
chiusura della discussione
secondo l'ordine di
presentazione, e sono
posti a votazione
prima che sia votato
sulla deliberazione
riguardante l'oggetto
principale.
4. Qualora il presentatore
dell'ordine del giorno
è assente al
momento in cui deve
rispondere se intende
o meno mantenerlo
l'ordine del giorno
si considera abbandonato,
salvo che altro consigliere
lo faccia proprio.
5. Un "ordine
del giorno" può
formare oggetto principale
da sottoporre all'approvazione
del consiglio quando
il sindaco lo includa
nell'avviso di convocazione
fra gli argomenti
da trattare nella
seduta.
Art.
28
Rifiuto del sindaco
di accettare ordini
del giorno, emendamenti
o articoli aggiuntivi
1.
Il sindaco ha la facoltà
di non accettare ordini
del giorno, emendamenti
o articoli che siano
formulati con frasi
sconvenienti, o siano
relativi ad argomenti
estranei all'oggetto
delle discussioni,
rifiutando di metterli
a votazione.
2. Se il consigliere
insiste, il sindaco
consulta il consiglio
che decide, senza
discussione, per alzata
di mano a maggioranza
assoluta dei votanti.
Art.
29
Dichiarazione di voto
1.
Dichiarata chiusa
la discussione, il
sindaco sottopone
ai voti la proposta
di deliberazione .
2. Ciascun consigliere,
prima che sia dato
inizio alla votazione,
può chiedere
di parlare per dichiarazione
di voto.
3. L'intervento del
consigliere per dichiarazione
di voto non può
durare più
di 5 minuti.
4. I capigruppo consiliari
possono concordare
che la dichiarazione
di voto sia resa soltanto
da un rappresentante
per ogni gruppo.
Art.
30
Delle votazioni
1.
Iniziata la votazione
non è più
concessa la parola,
né il sindaco
può intervenire
sull'argomento fino
alla proclamazione
del risultato. Chiunque,
però, può
chiedere di parlare
per richiami al rispetto
delle norme di regolamento
in ordine alle modalità
e regolarità
della votazione.
2. La proposta in
discussione si compone
di articoli o voci;
il consiglio, su richiesta
anche di un consigliere,
procede alla votazione
dei singoli articoli
o voci.
3. E' sempre ammessa
la votazione per parti.
4. Qualora si sia
proceduto a votazione
distintamente per
articoli o voci, ovvero
siano stati accolti
emendamenti soppressivi
o modificativi, la
proposta di deliberazione
in discussione viene
successivamente sottoposta
a votazione nella
sua globalità
nel testo approvato
per parti o modificato.
5. La votazione è
pubblica o segreta.
6. La votazione è
pubblica, e si esprime
per appello nominale
che è per chiamata
o per alzata di mano,
nei casi che non riguardano
persone; è
segreta quando riguarda
persone o quando viene
decisa dal consiglio
a maggioranza assoluta.
7. Quando la votazione
è palese ed
è espressa
per alzata di mano,
il sindaco chiede
la controprova per
accertare chi è
contrario o chi si
astiene.
8. La votazione segreta
non è ammessa
quando le leggi, lo
statuto o i regolamenti
prescrivono la votazione
palese.
9. La votazione segreta
si effettua per mezzo
di schede da depositarsi
in apposita urna.
A ciascun consigliere
è distribuita
una scheda o un blocchetto
di schede recante
il timbro del comune
o stampate.
10. Sulla scheda il
consigliere scriverà
l'espressione del
voto depositandola
nell'urna.
11. Lo spoglio delle
schede o il conteggio
dei voti favorevoli
o sfavorevoli alla
proposta espressi
con altri sistemi
è fatto dal
sindaco con l'assistenza
di tre scrutatori,
due della maggioranza
ed uno della minoranza.
Art. 31
Astensione della votazione
1.
Ogni consigliere ha
l'obbligo di astenersi
dal prendere parte
alla votazione quando
l'argomento riguardi
interessi propri o
di propri parenti
o affini fino al quarto
grado.
2. L'astensione dal
voto obbliga il consigliere
ad allontanarsi anche
dalla sala durante
la discussione.
Art.
32
Esito delle votazioni
1.
Di ogni votazione
sia palese che segreta,
il sindaco proclama
il risultato e dichiara
se il consiglio ha
approvato o non ha
approvato la proposta.
2. Quando in una votazione
siano state riscontrate
delle irregolarità
che possono aver inciso
sul risultato della
votazione, il presidente
dispone la ripetizione
della votazione stessa,
ammettendo a votare
i soli consiglieri
che hanno preso parte
alla prima votazione,
ove siano presenti
in sala. I consiglieri
che non hanno preso
parte alla prima votazione,
ancorché astenuti,
non possono prendere
parte alla seconda
votazione.
3. Le proposte si
intendono approvate
quando riportano il
voto favorevole dei
votanti, salvo che
la legge o lo statuto
non richiedano una
maggioranza qualificata.
4. I consiglieri astenuti
concorrono a rendere
valida la seduta ma
non si considerano
votanti.
5. Le proposte che
ottengono parità
di voti non si intendono
approvate. Nel corso
della stessa seduta,
la proposta che ha
ottenuto parità
di voti può
essere sottoposta,
per una sola volta,
a nuova votazione
alla quale possono
prendere parte anche
consiglieri che non
avevano partecipato
alla prima votazione
o che si erano astenuti.
Se ancora si otterrà
parità di voti
e si tratta di nomine
di amministratori,
prevale il più
anziano di età.
Per i provvedimenti
obbligatori non riguardanti
gli amministratori,
la votazione si può
ripetere per più
volte.
6. Sono nulle le deliberazioni
prese in adunanze
illegali o adottate
sopra oggetti estranei
alle attribuzioni
del consiglio o che
contengano violazioni
di legge.
Art.
33
Registrazione delle
deliberazioni
1.
Ad ogni deliberazione
è dato un numero
progressivo riferito
all'anno corrente.
2. Nelle deliberazioni
vengono riportati
gli interventi dei
consiglieri, le dichiarazioni
di voto e ogni altra
annotazione relativa
alla delibera in esame,
ivi comprese le determinazioni
di rinvio, di ritiro
o di rigetto della
proposta.
3. I verbali della
seduta sono firmati
dal sindaco e dal
segretario.
Art.
34
Pubblicazione delle
deliberazioni
1.
Le deliberazioni del
consiglio sono pubblicate
mediante affissione
all'albo pretorio
del comune per 15
giorni consecutivi.
Art.
35
Interrogazioni
1. Ogni consigliere
può presentare
interrogazioni al
sindaco o alla giunta
per sapere se un fatto
sia vero, se una certa
notizia su una qualche
circostanza sia già
pervenuta agli interrogati
o, comunque, per avere
informazioni sull'attività
dell'amministrazione.
2. L'interrogazione
va fatta per iscritto
e presentata al sindaco.
3. Il sindaco, all'inizio
della seduta, nel
dare lettura al consiglio
delle interrogazioni
presentate, comunica
se alle stesse darà
subito risposta oppure
in altro giorno che
dovrà essere
precisato.
4. Non potranno essere
trattate più
di due interrogazioni
per seduta e, in ogni
caso, non può
essere dedicato per
le interrogazioni
un periodo di tempo
superiore a un’ora.
Qualora, nel periodo
suddetto, non si riesca
a trattare secondo
la data di presentazione
le interrogazioni
all'ordine del giorno,
quelle non esaminate
s'intendono rinviate
alla seduta successiva.
5. Se l'interrogante
ha chiesto risposta
scritta, questa deve
essere data entro
30 giorni dalla data
in cui è stata
annunziata al consiglio
l'interrogazione.
Mancando tale risposta,
all'interrogazione
deve essere data risposta
nella prima seduta
consiliare.
6. Alle risposte del
sindaco su ciascuna
interrogazioni non
vi è discussione,
avendo le stesse carattere
informativo. Solo
l'interrogante può
replicare per dichiarare
di essere soddisfatto
o meno della risposta.
Tale replica non può
superare i 5 minuti.
Art.
36
Interpellanze
1.
Ogni consigliere può
rivolgere interpellanze
al sindaco o alla
giunta per conoscere
i motivi o gli impedimenti
della loro azione
in ordine a determinati
problemi.
2. L'interpellanza
va fatta per iscritto
e presentata al sindaco
nella seduta consiliare
che ne dà annuncio
al consiglio.
3. Ogni consigliere
non può presentare
più di due
interpellanze per
seduta.
4. Il sindaco o la
giunta possono accettare
che l'interpellanza
sia svolta subito
o nella seduta successiva;
in caso diverso dovranno
dichiarare se e quando
intendono rispondere.
Quando il sindaco
o la giunta non danno
alcun riscontro nei
successivi dieci giorni
dalla presentazione,
l'interpellanza si
intende accettata
e la relativa discussione
avrà luogo
nella rima seduta
del consiglio comunale,
preceduta soltanto
dalle interrogazioni.
5. Il consigliere
interpellante, per
svolgere l'interpellanza
presentata, non può
parlare più
di 10 minuti.
6. Eventuali interpellanze
relative a fatti o
argomenti identici
o strettamente connessi,
consenziente il consiglio,
possono essere raggruppate
e svolte contemporaneamente.
7. Dopo le spiegazioni
date dal sindaco o
dalla giunta, l'interpellante
può dichiarare
di essere o meno soddisfatto,
parlando per altri
5 minuti.
8. Se l'interpellante
non è soddisfatto
della risposta può
trasformare l'interpellanza
in mozione.
9. Possono interloquire
sulle conclusioni
dell'interpellante
altri consiglieri
nel numero di uno
a favore e di uno
contro per non più
di 5 minuti ciascuno.
Dopo di che la discussione
s'intende chiusa .
Art.
37
Mozioni
1.
La mozione consiste
in una proposta concreta,
formulata per iscritto
e firmata da uno o
più consiglieri,
tendente a promuovere
un'ampia discussione
su di un argomento
di particolare importanza
e a provocare un voto
in ordine ai criteri
da seguirsi nella
trattazione di un
determinato affare,
oppure a promuovere
un giudizio sull'operato
del sindaco o della
giunta. La mozione
può essere
proposta anche nel
caso della discussione.
2. Il proponente (o
uno dei proponenti)
ha per primo la parola,
seguito dal sindaco,
dagli assessori e
dai consiglieri che
intendono intervenire
nella discussione.
3. La mozione, ove
il proponente lo chieda,
viene posta a votazione.
4. La votazione ha
precedenza nell'ordine
del giorno sulle interpellanze
e interrogazioni concernenti
lo stesso oggetto.
In tal caso, i presentatori
delle interpellanze
e delle interrogazioni
possono rinunciarvi
e parlare sulla mozione
in discussione dopo
il proponente.
Art.
38
Risposta
1.
Le interrogazioni,
le interpellanze ed
ogni altra istanza
di sindacato ispettivo
presentata dai consiglieri,
con le modalità
di cui agli articoli
precedenti, devono
conseguire la risposta
del sindaco o dell'assessore
da questi delegato,
entro 30 giorni dalla
presentazione.
2. La risposta è
data, nel rispetto
del termine di cui
sopra, nella prima
seduta consiliare
utile, oppure durante
gli intervalli delle
sessioni consiliari,
con lettera scritta
del sindaco.
Art.
39
Mozione di sfiducia
1.
I consiglieri comunali
possono presentare
una mozione di sfiducia
nei riguardi del sindaco
e della giunta.
2. La mozione, motivata
e sottoscritta da
almeno due quinti
dei consiglieri assegnati,
è acquisita
al protocollo a cura
del segretario ed
è immediatamente
comunicata al sindaco,
il quale la mette
in discussione in
un termine non inferiore
a 10 giorni e non
superiore a 30 giorni
decorrenti dalla data
del protocollo di
presentazione.
3. La mozione è
illustrata dal primo
dei consiglieri firmatari,
discussa dal consiglio
e, quindi, sottoposta
al voto dell'assemblea.
La relativa votazione
è effettuata
per voto palese e
appello nominale.
Se consegue il voto
favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti
è approvata;
in caso contrario,
s'intende respinta.
4. In caso di approvazione,
il sindaco scioglie
immediatamente la
seduta.
5. Il segretario comunale
effettua la comunicazione
al prefetto, il quale
dà corso alla
procedura per lo scioglimento
del consiglio e la
nomina di un commissario
ai sensi delle leggi
vigenti.
Art.
40
Incarichi a consiglieri
1.
Il consiglio può
dare incarico a uno
o più consiglieri
di riferire su oggetti
che richiedano indagine
o esame speciali.
Del loro operato il
consiglio viene informato
a mezzo di relazione
scritta.
Art.
41
Commissione speciale
1.
Il consiglio può
nominare, a maggioranza
assoluta, una commissione
speciale di consiglieri
che rappresenti proporzionalmente
la consistenza dei
singoli gruppi consiliari,
per svolgere indagini
nell'ambito degli
atti, degli uffici
e dei servizi del
comune per accertare
fatti e circostanze
giuridicamente rilevanti
in ordine a comportamenti
gestionali di amministratori
e/o di dipendenti
del comune.
2. La commissione
redigerà relazione
scritta delle risultanze
che formerà
oggetto di apposito
argomento da trattare
in seno al consiglio
comunale.
3. Se dalle risultanze
dovessero emergere
comportamenti commissivi
od omissivi rilevanti
sotto i profili delle
responsabilità
civile, contabile,
penale, la commissione
trasmetterà
copia della relazione
all'autorità
giurisdizionale competente
per i relativi provvedimenti.
Art.
42
Diritto di informazione
dei consiglieri
1.
Ogni consigliere ha
diritto di ottenere
direttamente dagli
uffici del comune
e da quelli delle
aziende o enti dipendenti,
tutte le notizie e
informazioni per l'espletamento
del mandato.
2. Oltre alle notizie
che può ottenere
verbalmente, il consigliere
può chiedere
ed ottenere copie
degli atti e provvedimenti
adottati dal comune,
facendone richiesta
al sindaco.
3. Il consigliere
ha l'obbligo di serbare
il segreto nei casi
specificatamente indicati
dalla legge.
Art.
43
Decadenza dalla carica
di consigliere
1.
I consiglieri che
non intervengono,
senza giustificato
motivo, a tre sedute
consecutive, sia ordinarie
che straordinarie
e urgenti, sono dichiarati
decaduti con deliberazione
del consiglio comunale.
2. A tale riguardo,
il Sindaco, a seguito
dell'avvenuto accertamento
delle assenze maturate
da parte del consigliere
interessato, provvede
con comunicazione
scritta, ai sensi
dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990
n° 241, a comunicargli
l'avvio del procedimento
amministrativo.
3. Il consigliere
ha facoltà
di far valere le cause
giustificative delle
assenze, nonché
a fornire al Sindaco
eventuali documenti
probatori, entro il
termine indicato nella
comunicazione scritta,
che comunque non può
essere inferiore a
20 giorni, decorrenti
dalla data del ricevimento.
4. Scaduto quest'ultimo
termine, il Consiglio
esamina e infine delibera,
tenuto adeguatamente
conto delle cause
giustificative presentate
da parte del consigliere
interessato.
Art.
44
Assenze giustificate
dei consiglieri
1.
Si intendono giustificate
le assenze dei consiglieri
per causa di malattia,
servizio militare,
seri motivi di famiglia,
assenza dal comune
per affari indilazionabili
o altri gravi motivi.
Art.
45
Dimissioni dalla carica
di consigliere
1.
Le dimissioni da consigliere
sono presentate al
sindaco e comportano
la decadenza automatica
dalla carica.
2. Le dimissioni presentate
non potranno, essere
ritirate.
Art.
46
Gruppi consiliari
1.
I consiglieri possono
costituirsi in gruppi
e ne danno comunicazione
al Sindaco e al segretario
comunale unitamente
al nome del capogruppo.
2. Qualora non si
eserciti tale facoltà
o nelle more della
designazione, i gruppi
sono individuati nelle
liste che si sono
presentate alle elezioni
e i relativi capigruppo
nei consiglieri, non
appartenenti alla
giunta, che abbiano
riportato il maggior
numero di preferenze.
3. I consiglieri comunali
possono costituire
gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali
nei quali sono stati
eletti purché
tali gruppi risultino
composti da almeno
due membri.
Art. 47
Commissioni consiliari
1.
In seno al consiglio
comunale possono essere
costituite commissioni
consiliari permanenti
il cui numero, composizione,
funzionamento e attribuzioni
sono stabiliti con
apposito regolamento.
2. Resta comunque
stabilito:
? Che le adunanze
delle commissioni
consiliari sono pubbliche;
? Che le commissioni
sono costituite in
misura proporzionale
alla consistenza numerica
dei gruppi consiliari;
? Che ciascun consigliere,
impossibilitato a
partecipare alle sedute
della commissione
consiliare cui appartiene,
può farsi sostituire
da altro consigliere
del proprio gruppo;
? Che ogni commissione
consiliare deve eleggere
nel suo seno il presidente
e il vice - presidente.
Un dipendente del
comune designato dal
sindaco svolgerà
le funzioni di segretario
e redigerà
il verbale delle riunioni.
Il vice - presidente
sostituisce il presidente
in caso di assenza
o impedimento;
? Che il sindaco o
gli assessori interessati
agli argomenti da
trattare possono partecipare
alle sedute delle
commissioni con diritto
di parola, ma non
di voto;
? Che la convocazione
delle commissioni
è fatta dal
rispettivo presidente
secondo modi e termini
stabiliti dal regolamento;
? Che il parere delle
commissioni deve essere
espresso in forma
scritta e, quando
è negativo,
deve essere motivato;
? Che lo stesso non
è vincolante
per il consiglio comunale;
? Che trascorso il
termine previsto dal
regolamento senza
che la commissione
abbia espresso alcun
parere, il consiglio
delibera il provvedimento
prescindendo dallo
stesso parere.
Art.
48
Il segretario del
comune
1.
Il segretario del
comune partecipa alle
riunioni del consiglio
comunale e ne redige
i verbali. In caso
di impedimento del
segretario lo sostituisce
altro segretario comunale.
2. Nei casi in cui
il segretario è
obbligato dalla legge
ad allontanarsi dalla
sala, sarà
sostituito da un consigliere
comunale incaricato
dal consiglio, il
quale conserva tutti
i diritti inerenti
alla sua qualità
di amministratore.
3. Il segretario non
ha voto, ma può
esprimere, se richiesto,
il proprio parere
legale sulle questioni
in discussione.
Art.
49
Processo verbale
1.
Il processo verbale
redatto dal segretario,
oltre alle formalità
previste dalla legge,
deve indicare:
? Il giorno, l'ora
e il luogo in cui
si tiene la seduta;
? L'attestazione che
la convocazione fu
fatta dal sindaco
con inviti scritti
notificati al domicilio
dei consiglieri;
? La convocazione
se è ordinaria,
straordinaria o d'urgenza
e da chi è
stata indetta ;
? Se la seduta sia
di prima o di seconda
convocazione e se
sia pubblica o segreta;
? I nomi dei consiglieri
presenti e assenti;
? La qualifica di
chi assume la presidenza,
precisando, quando
ne ricorra il caso,
il motivo per il quale
la presidenza non
viene assunta dal
sindaco;
? Il nome di chi funziona
da segretario.
2. Nel processo verbale
sono riportati i punti
salienti della discussione,
con cenno sommario
degli interventi,
il dispositivo delle
deliberazioni, la
forma delle votazioni
e l'esito di esse,
il nome degli scrutatori
in caso di votazione
segreta, il voto dei
consiglieri nelle
votazioni per appello
nominale e il nome
degli astenuti. Qualora
gli interessati intendessero
chiedere l'inserimento
dei propri interventi
in forma integrale
e completa, essi devono
essere già
dotati del proprio
testo scritto di intervento
che deve essere consegnato
al segretario dopo
l'avvenuta lettura.
3. I processi verbali
sono firmati dal presidente
e dal segretario.
Art.
50
Approvazione dei verbali
1.
I verbali delle sedute
consiliari sono letti
ed approvati nella
seduta consiliare
successiva a quella
a cui si riferiscono.
2. Il consiglio, ai
fini di un più
spedito svolgimento
dei lavori, può
dare per letto il
verbale.
3. I verbali si intendono
approvati senza votazione
se non ci sono osservazioni.
4. Ad istanza anche
di un solo consigliere,
i verbali relativi
a sedute segrete possono
essere letti ed approvati
in seduta segreta.
5. Ogni consigliere
ha diritto di chiedere
le opportune rettifiche
del verbale, qualora
dalla sua lettura
risultino inesattezze
od omissioni; ma non
può riaprire
la discussione sulle
questione già
decise o modificare
le deliberazioni adottate.
Le richieste rettifiche
sono messe ai voti
e inserite a verbale
se approvate.
6. Il verbale dell'ultima
seduta del consiglio
comunale prima della
scadenza, se non viene
letto ed approvato
dallo stesso consiglio
in detta seduta, è
letto e approvato
dalla giunta comunale
sentiti i capigruppo
del consiglio scaduto.
Art.
51
Proposte, istanze
e petizioni
1.
In base alle norme
statutarie i cittadini,
nel numero prescritte
da dette norme, possono
inoltrare al sindaco
proposte, istanze
e petizioni per richiedere
l'intervento della
amministrazione su
di un determinato
affare.
2. Il consiglio, dopo
l'esame della pratica
da parte della apposita
commissione consiliare,
delibera se accogliere
o respingere la proposta,
l'istanza o la petizione
presentate.
3. Dell'esito della
votazione, deve essere
data notizia ai presentatori.
Art.
52
Rinvio
1.
Per quanto non disciplinato
dal presente regolamento
valgono le disposizioni
delle leggi vigenti
e dello statuto comunale.
Art.
53
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento
entra in vigore dopo
che sarà divenuta
esecutiva la deliberazione
con la quale è
stato approvato.
2. Dopo l'esecutività
della deliberazione
il regolamento è
pubblicato all'albo
pretorio per ulteriori
15 giorni.
Art.
54
Diffusione
1.
Copia del presente
regolamento è
dato, a cura del segretario
comunale, ai consiglieri
comunali in carica
a deve essere depositata
nella sala delle adunanze,
durante le riunioni,
a disposizione dei
consiglieri.