REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1
Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 2
Il consiglio comunale -

Il consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di Castelpetroso, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Comune.

Art. 3
Composizione

1. Il consiglio comunale di Castelpetroso è composto di n° 12 membri eletti con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del sindaco, secondo le modalità stabilite dall'articolo 71 5 D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Art. 4
Consigliere anziano

1. E' colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica del sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 71, comma 9, del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Art. 5
Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 6
Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per deliberare le linee programmatiche di mandato, il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il consiglio comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria od urgente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Sindaco o del Vice Sindaco in caso di assenza dalla sede o infermità del Sindaco, per domanda - contenente l'oggetto o gli oggetti da trattare, purché di competenza consiliare - di un quinto dei consiglieri, per ordine del Prefetto.
3. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, secondo legge.

Art. 7
Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale e' fatta dal sindaco con avvisi scritti da far consegnare dal messo comunale - che ne deve rilasciare apposita attestazione - al domicilio dei consiglieri cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattr'ore prima della seduta per le convocazioni di urgenza.
2. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
- ad iniziativa di chi e' convocato il consiglio;
- giorno, ora e luogo della convocazione;
- se trattasi di convocazione ordinaria;
- l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.
5. Dovendosi aggiungere, all'ordine del giorno già diramato, nuovi argomenti, occorre darne avviso ai singoli consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza.
6. Nel caso che il consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
7. La seduta resta valida ancorché la durata si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.
8. Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata all'albo pretorio almeno ventiquattr'ore prima della seduta; altra copia deve essere trasmessa al prefetto, il quale può intervenire alle sedute, senza diritto al voto, personalmente o a mezzo di rappresentante e ai revisori dei conti i quali, pure, hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio per collaborare nelle sue funzioni di indirizzo e controllo. Per garantire l'esercizio alla informazione l'ordine del giorno sarà affisso anche in altri luoghi pubblici.

Art. 8
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella segreteria del comune, almeno 36 ore prima delle sedute ordinarie e straordinarie e almeno 24 ore prima per le convocazioni d’urgenza.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.

Art. 9
Sede delle adunanze

1. Il consiglio comunale si riunisce di norma presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o alla indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, il sindaco, può disporre la convocazione in luogo diverso dalla sede comunale.
3. In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con manifesti da affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato almeno ventiquattr'ore prima.

Art. 10
Prima adunanza del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, vi provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. In tale adunanza il consiglio provvede, prima di ogni altra questione, ai seguenti punti:
a) esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
b) giuramento del Sindaco.
c) comunicazione del sindaco circa la nomina degli assessori e del vice – Sindaco.

Art. 11
Procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il sindaco relaziona sull'argomento e, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, invita il consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti a norma del Capo II - Titolo III del D.lgs. 267/2000, dichiarando la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e provvedendo secondo la procedura indicata all’art. 69.
2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti la ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo-eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.
3. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito ai sensi del comma 1.

Art.12
Nomina della giunta - Comunicazione del sindaco e presa d'atto

1. Nella medesima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, il sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina di n°4 (quattro) assessori componenti la giunta comunale, tra i quali un Vice Sindaco ai sensi del 2° comma dell’art. 46 del D.lgs. 267/2000.

Art. 13
Indirizzi di governo proposti dal sindaco - Esame ed approvazione

1. Nella prima seduta del Consiglio, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante appositi emendamenti da depositarsi nella segreteria comunale 24 ore prima della seduta.
3. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14
Sedute del consiglio

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi cui si tratti di questioni concernenti persone.
2. La seduta può essere tenuta segretamente per un determinato argomento se la richiesta e' motivata ed approvata a maggioranza.

Art. 15
Validità delle sedute di prima convocazione

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno n° sette componenti del Consiglio. Se tale numero non e' raggiunto entro un'ora da quella fissata, la seduta e' dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

Art. 16
Validità delle sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione si ha quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza di numero legale o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione.
2. Sia nel corso della seduta di prima convocazione e sia nel corso di quella di seconda convocazione, l'accertamento della presenza del numero legale deve essere espressamente richiesto da uno o più consiglieri.
3. Per la validità della seduta di seconda convocazione e' sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri.
4. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta; se pero' nell'avviso di convocazione del consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima e' rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.
5. Nella seduta di seconda convocazione il consiglio non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione ove non sia stato dato avviso nei modi e termini previsti dal precedente art. 7.
6. Non possono essere deliberati, col quorum stabilito per le sedute di seconda convocazione, gli argomenti per i quali e' richiesto l'intervento di un determinato numero di consiglieri stabilito dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
7. Ogni consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al segretario per l'annotazione.

Art. 17
Esposizione delle bandiere

1. Durante il corso delle sedute consiliari saranno esposte all'esterno del palazzo comunale la bandiera nazionale e quella del comune, la prima a destra della seconda.

Art. 18
Pubblicità delle sedute

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, mantenendo contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
2. Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il sindaco può disporre l'allontanamento dei soggetti turbolenti anche a mezzo della forza pubblica.
3. Qualora non sia possibile distinguere i responsabili del disordine, il presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione del consiglio senza la presenza del pubblico o permettere di assistere soltanto a singole persone, stampa e impiegati del comune.
4. In caso di scioglimento dell'adunanza per motivo di ordine pubblico, il consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, tranne che non abbia deliberato diversamente.
5. Nessuno può entrare armato nella sala dove e' riunito il consiglio.

Art. 19
Disciplina delle sedute

1. Il sindaco assicura lo svolgimento ordinato delle sedute del consiglio concedendo ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta; dirigendo e moderando la discussione; togliendo la parola all'oratore che trascenda nei discorsi, provochi o faccia dell'ostruzionismo; richiamando i consiglieri che discutono o interloquiscano senza aver chiesto ed ottenuto la parola o che interrompono i colleghi che stanno parlando; impedendo ogni intemperanza sia da parte del pubblico che dei consiglieri.
2. Qualora un consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il sindaco lo invita formalmente a modificare atteggiamento. Se il consigliere richiamato persiste nella trasgressione, il sindaco gli toglie la parola.
3. Se ancora il consigliere continua a trasgredire il richiamo, il sindaco può sciogliere la seduta.

Art. 20
Svolgimento delle sedute

1. Non oltre l'ora di tolleranza di cui al precedente articolo 15, il sindaco invita il segretario comunale a fare l'appello dei consiglieri.
2. Accertata l'esistenza del numero legale costituito dalla meta' più uno dei consiglieri in carica, il sindaco dichiara aperta la seduta.
3. Il sindaco dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.
4. E', tuttavia, facoltà del consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del sindaco o di un consigliere.
5. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei consiglieri si opponga, diversamente decide il consiglio, a maggioranza di voti, dopo l'intervento di un consigliere favorevole e di un consigliere sfavorevole alla proposta.
6. Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del consiglio se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Art. 21
Ordine della discussione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
a) discussione generale;
b) discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto con l'eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;
c) votazione complessiva sull'oggetto o su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.

Art. 22
Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente illustrando la proposta ed evidenziando il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti funzionari del comune.
Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai consiglieri prima o durante la seduta.
3. Alla discussione prendono parte i consiglieri dopo aver ottenuto dal Sindaco facoltà di parlare.
4. I consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea. Nessun consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero; la seconda per replicare e per dichiarazione di voto.
5. Ogni intervento del consigliere, sia scritto che orale non può superare i 15 minuti; su argomenti di particolare importanza, il sindaco può consentire il superamento del limite di cui innanzi.
6. Al consigliere che eccede il limite di tempo consentito o che si discosta dall'argomento in discussione, il sindaco, dopo formale invito a cessare di parlare oppure ad attenersi all'argomento, può togliere la parola.
7. Nessuno, ad eccezione del sindaco, può interloquire quando altri hanno la parola e tantomeno interrompere l'oratore.
8. Sono vietate le spiegazioni a dialogo.
9. Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo per richiamo al regolamento.
10. A conclusione della discussione oppure qualora nessun consigliere chiede la parola, il sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione, con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.

Art. 23
Fatto personale

1. Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che consiste il fatto personale; il sindaco decide se esso sussista o meno. Se il sindaco non lo ravvisi, sarà interpellato il consiglio che deciderà per alzata di mano, senza discussione.

Art. 24
Richiami al regolamento

1. E' permesso ad ogni consigliere chiedere la parola per il richiamo al regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un consigliere a favore e un consigliere contro. Entrambi possono parlare per non più di 5 minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.


Art. 25
Questioni pregiudiziali

1. Se uno o più consiglieri ritengono che un dato argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate per un certo tempo, dovranno proporlo prima che sia iniziata la discussione.
2. La proposta di non discutere o di non proseguire la discussione su di un argomento oppure di rinviare la trattazione e la deliberazione per un certo tempo, è messa ai voti e il consiglio vi decide a maggioranza assoluta.

Art. 26
Emendamenti all'oggetto della discussione

1. Ogni consigliere può presentare per iscritto, anche durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi all'oggetto della discussione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono, dandone la precedenza a quelli soppressivi.
2. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato sugli stessi; possono, però, essere ripresi da altro consigliere e sostenuto a nome proprio.
3. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

Art. 27
Ordini del giorno

1. Ogni consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordini del giorno ed illustrarli.
2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.
3. Gli ordini del giorno sono letti dal sindaco dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione, e sono posti a votazione prima che sia votato sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.
4. Qualora il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.
5. Un "ordine del giorno" può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del consiglio quando il sindaco lo includa nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 28
Rifiuto del sindaco di accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi

1. Il sindaco ha la facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto delle discussioni, rifiutando di metterli a votazione.
2. Se il consigliere insiste, il sindaco consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 29
Dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il sindaco sottopone ai voti la proposta di deliberazione .
2. Ciascun consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.
3. L'intervento del consigliere per dichiarazione di voto non può durare più di 5 minuti.
4. I capigruppo consiliari possono concordare che la dichiarazione di voto sia resa soltanto da un rappresentante per ogni gruppo.

Art. 30
Delle votazioni

1. Iniziata la votazione non è più concessa la parola, né il sindaco può intervenire sull'argomento fino alla proclamazione del risultato. Chiunque, però, può chiedere di parlare per richiami al rispetto delle norme di regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.
2. La proposta in discussione si compone di articoli o voci; il consiglio, su richiesta anche di un consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli o voci.
3. E' sempre ammessa la votazione per parti.
4. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o voci, ovvero siano stati accolti emendamenti soppressivi o modificativi, la proposta di deliberazione in discussione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.
5. La votazione è pubblica o segreta.
6. La votazione è pubblica, e si esprime per appello nominale che è per chiamata o per alzata di mano, nei casi che non riguardano persone; è segreta quando riguarda persone o quando viene decisa dal consiglio a maggioranza assoluta.
7. Quando la votazione è palese ed è espressa per alzata di mano, il sindaco chiede la controprova per accertare chi è contrario o chi si astiene.
8. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.
9. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recante il timbro del comune o stampate.
10. Sulla scheda il consigliere scriverà l'espressione del voto depositandola nell'urna.
11. Lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti favorevoli o sfavorevoli alla proposta espressi con altri sistemi è fatto dal sindaco con l'assistenza di tre scrutatori, due della maggioranza ed uno della minoranza.

Art. 31
Astensione della votazione

1. Ogni consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'astensione dal voto obbliga il consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.

Art. 32
Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione sia palese che segreta, il sindaco proclama il risultato e dichiara se il consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.
2. Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il presidente dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i soli consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, ove siano presenti in sala. I consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.
3. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
4. I consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta ma non si considerano votanti.
5. Le proposte che ottengono parità di voti non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti. Se ancora si otterrà parità di voti e si tratta di nomine di amministratori, prevale il più anziano di età. Per i provvedimenti obbligatori non riguardanti gli amministratori, la votazione si può ripetere per più volte.
6. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o che contengano violazioni di legge.

Art. 33
Registrazione delle deliberazioni

1. Ad ogni deliberazione è dato un numero progressivo riferito all'anno corrente.
2. Nelle deliberazioni vengono riportati gli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto e ogni altra annotazione relativa alla delibera in esame, ivi comprese le determinazioni di rinvio, di ritiro o di rigetto della proposta.
3. I verbali della seduta sono firmati dal sindaco e dal segretario.

Art. 34
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 35
Interrogazioni
1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni al sindaco o alla giunta per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualche circostanza sia già pervenuta agli interrogati o, comunque, per avere informazioni sull'attività dell'amministrazione.
2. L'interrogazione va fatta per iscritto e presentata al sindaco.
3. Il sindaco, all'inizio della seduta, nel dare lettura al consiglio delle interrogazioni presentate, comunica se alle stesse darà subito risposta oppure in altro giorno che dovrà essere precisato.
4. Non potranno essere trattate più di due interrogazioni per seduta e, in ogni caso, non può essere dedicato per le interrogazioni un periodo di tempo superiore a un’ora. Qualora, nel periodo suddetto, non si riesca a trattare secondo la data di presentazione le interrogazioni all'ordine del giorno, quelle non esaminate s'intendono rinviate alla seduta successiva.
5. Se l'interrogante ha chiesto risposta scritta, questa deve essere data entro 30 giorni dalla data in cui è stata annunziata al consiglio l'interrogazione. Mancando tale risposta, all'interrogazione deve essere data risposta nella prima seduta consiliare.
6. Alle risposte del sindaco su ciascuna interrogazioni non vi è discussione, avendo le stesse carattere informativo. Solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i 5 minuti.

Art. 36
Interpellanze

1. Ogni consigliere può rivolgere interpellanze al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi o gli impedimenti della loro azione in ordine a determinati problemi.
2. L'interpellanza va fatta per iscritto e presentata al sindaco nella seduta consiliare che ne dà annuncio al consiglio.
3. Ogni consigliere non può presentare più di due interpellanze per seduta.
4. Il sindaco o la giunta possono accettare che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva; in caso diverso dovranno dichiarare se e quando intendono rispondere. Quando il sindaco o la giunta non danno alcun riscontro nei successivi dieci giorni dalla presentazione, l'interpellanza si intende accettata e la relativa discussione avrà luogo nella rima seduta del consiglio comunale, preceduta soltanto dalle interrogazioni.
5. Il consigliere interpellante, per svolgere l'interpellanza presentata, non può parlare più di 10 minuti.
6. Eventuali interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, consenziente il consiglio, possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.
7. Dopo le spiegazioni date dal sindaco o dalla giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto, parlando per altri 5 minuti.
8. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta può trasformare l'interpellanza in mozione.
9. Possono interloquire sulle conclusioni dell'interpellante altri consiglieri nel numero di uno a favore e di uno contro per non più di 5 minuti ciascuno. Dopo di che la discussione s'intende chiusa .

Art. 37
Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto e firmata da uno o più consiglieri, tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del sindaco o della giunta. La mozione può essere proposta anche nel caso della discussione.
2. Il proponente (o uno dei proponenti) ha per primo la parola, seguito dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri che intendono intervenire nella discussione.
3. La mozione, ove il proponente lo chieda, viene posta a votazione.
4. La votazione ha precedenza nell'ordine del giorno sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni possono rinunciarvi e parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente.

Art. 38
Risposta

1. Le interrogazioni, le interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, con le modalità di cui agli articoli precedenti, devono conseguire la risposta del sindaco o dell'assessore da questi delegato, entro 30 giorni dalla presentazione.
2. La risposta è data, nel rispetto del termine di cui sopra, nella prima seduta consiliare utile, oppure durante gli intervalli delle sessioni consiliari, con lettera scritta del sindaco.

Art. 39
Mozione di sfiducia

1. I consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del sindaco e della giunta.
2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, è acquisita al protocollo a cura del segretario ed è immediatamente comunicata al sindaco, il quale la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.
3. La mozione è illustrata dal primo dei consiglieri firmatari, discussa dal consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, s'intende respinta.
4. In caso di approvazione, il sindaco scioglie immediatamente la seduta.
5. Il segretario comunale effettua la comunicazione al prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40
Incarichi a consiglieri

1. Il consiglio può dare incarico a uno o più consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagine o esame speciali. Del loro operato il consiglio viene informato a mezzo di relazione scritta.

Art. 41
Commissione speciale

1. Il consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei singoli gruppi consiliari, per svolgere indagini nell'ambito degli atti, degli uffici e dei servizi del comune per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del comune.
2. La commissione redigerà relazione scritta delle risultanze che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al consiglio comunale.
3. Se dalle risultanze dovessero emergere comportamenti commissivi od omissivi rilevanti sotto i profili delle responsabilità civile, contabile, penale, la commissione trasmetterà copia della relazione all'autorità giurisdizionale competente per i relativi provvedimenti.

Art. 42
Diritto di informazione dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del comune e da quelli delle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni per l'espletamento del mandato.
2. Oltre alle notizie che può ottenere verbalmente, il consigliere può chiedere ed ottenere copie degli atti e provvedimenti adottati dal comune, facendone richiesta al sindaco.
3. Il consigliere ha l'obbligo di serbare il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 43
Decadenza dalla carica di consigliere

1. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sia ordinarie che straordinarie e urgenti, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
2. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento.
4. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 44
Assenze giustificate dei consiglieri

1. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi.

Art. 45
Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni da consigliere sono presentate al sindaco e comportano la decadenza automatica dalla carica.
2. Le dimissioni presentate non potranno, essere ritirate.

Art. 46
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.


Art. 47
Commissioni consiliari

1. In seno al consiglio comunale possono essere costituite commissioni consiliari permanenti il cui numero, composizione, funzionamento e attribuzioni sono stabiliti con apposito regolamento.
2. Resta comunque stabilito:
? Che le adunanze delle commissioni consiliari sono pubbliche;
? Che le commissioni sono costituite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari;
? Che ciascun consigliere, impossibilitato a partecipare alle sedute della commissione consiliare cui appartiene, può farsi sostituire da altro consigliere del proprio gruppo;
? Che ogni commissione consiliare deve eleggere nel suo seno il presidente e il vice - presidente. Un dipendente del comune designato dal sindaco svolgerà le funzioni di segretario e redigerà il verbale delle riunioni. Il vice - presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
? Che il sindaco o gli assessori interessati agli argomenti da trattare possono partecipare alle sedute delle commissioni con diritto di parola, ma non di voto;
? Che la convocazione delle commissioni è fatta dal rispettivo presidente secondo modi e termini stabiliti dal regolamento;
? Che il parere delle commissioni deve essere espresso in forma scritta e, quando è negativo, deve essere motivato;
? Che lo stesso non è vincolante per il consiglio comunale;
? Che trascorso il termine previsto dal regolamento senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il consiglio delibera il provvedimento prescindendo dallo stesso parere.

Art. 48
Il segretario del comune

1. Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del segretario lo sostituisce altro segretario comunale.
2. Nei casi in cui il segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da un consigliere comunale incaricato dal consiglio, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.
3. Il segretario non ha voto, ma può esprimere, se richiesto, il proprio parere legale sulle questioni in discussione.

Art. 49
Processo verbale

1. Il processo verbale redatto dal segretario, oltre alle formalità previste dalla legge, deve indicare:
? Il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
? L'attestazione che la convocazione fu fatta dal sindaco con inviti scritti notificati al domicilio dei consiglieri;
? La convocazione se è ordinaria, straordinaria o d'urgenza e da chi è stata indetta ;
? Se la seduta sia di prima o di seconda convocazione e se sia pubblica o segreta;
? I nomi dei consiglieri presenti e assenti;
? La qualifica di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non viene assunta dal sindaco;
? Il nome di chi funziona da segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento che deve essere consegnato al segretario dopo l'avvenuta lettura.
3. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 50
Approvazione dei verbali

1. I verbali delle sedute consiliari sono letti ed approvati nella seduta consiliare successiva a quella a cui si riferiscono.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale.
3. I verbali si intendono approvati senza votazione se non ci sono osservazioni.
4. Ad istanza anche di un solo consigliere, i verbali relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.
5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale, qualora dalla sua lettura risultino inesattezze od omissioni; ma non può riaprire la discussione sulle questione già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti e inserite a verbale se approvate.
6. Il verbale dell'ultima seduta del consiglio comunale prima della scadenza, se non viene letto ed approvato dallo stesso consiglio in detta seduta, è letto e approvato dalla giunta comunale sentiti i capigruppo del consiglio scaduto.

Art. 51
Proposte, istanze e petizioni

1. In base alle norme statutarie i cittadini, nel numero prescritte da dette norme, possono inoltrare al sindaco proposte, istanze e petizioni per richiedere l'intervento della amministrazione su di un determinato affare.
2. Il consiglio, dopo l'esame della pratica da parte della apposita commissione consiliare, delibera se accogliere o respingere la proposta, l'istanza o la petizione presentate.
3. Dell'esito della votazione, deve essere data notizia ai presentatori.

Art. 52
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

Art. 53
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio per ulteriori 15 giorni.

Art. 54
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è dato, a cura del segretario comunale, ai consiglieri comunali in carica a deve essere depositata nella sala delle adunanze, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

 
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